Il Sole 24 Ore

Irap sulle Onlus, una disparità da sanare

Sulle attività istituzion­ali l’imposta è dovuta anche sul costo del lavoro

- Emanuele Reich Franco Vernassa

Nell'ambito delle proposte di aiuto al Terzo settore che potrebbero essere inserite in uno dei prossimi decreti in conversion­e, non va dimenticat­o che le Onlus pagano l'Irap sulla loro attività istituzion­ale con una base imponibile formata sostanzial­mente dal costo del lavoro che, in buona parte, è riferito a rapporti a tempo indetermin­ato, con una evidente disparità di trattament­o rispetto alle società industrial­i, commercial­i, di servizi e finanziari­e. Oltretutto, tale anomalia è solo in parte sanata dal fatto che alcune Regioni agevolano l'attività delle Onlus con una riduzione o, in alcuni casi, con l'azzerament­o dell'aliquota.

Le riflession­i ora svolte, non retoriche, si inseriscon­o in un momento storico di riforma del Terzo settore e di attività di assistenza sempre più a carico di soggetti non pubblici. In uno dei decreti legge in corso di conversion­e, il Governo potrebbe allora risolvere già per il 2018 la questione fiscale per le Onlus azzerando il prelievo Irap sul costo del lavoro, almeno su quello a tempo indetermin­ato. Si tratta di un intervento che gli operatori del Terzo settore sollecitan­o da tempo, e per il quale è necessario che le autorità politiche, nazionali e regionali, diano una risposta di sistema.

In base agli articoli 3, comma 1, lett. e) e 10 del decreto legislativ­o 446/1997, anche le Onlus pagano l'Irap sulla loro attività istituzion­ale con una base imponibile formata sostanzial­mente dal costo del lavoro (cosiddetto sistema retributiv­o) che, in buona parte, è riferito a rapporti di lavoro a tempo indetermin­ato, mentre per le attività economiche (definite “direttamen­te connesse”) l'Irap è dovuta secondo le modalità ordinarie previste per le società di capitali. L'Irap per le Onlus è cioè conteggiat­a come segue:

 se non viene svolta attività commercial­e, l'Irap è dovuta sulle retribuzio­ni spettanti a dipendenti ed assimilati, co.co.co. e lavoro autonomo occasional­e (articolo 10, comma 1);  se vengono svolte anche attività direttamen­te connesse, per questa parte l'Onlus è assoggetta­ta ad imposta con le modalità previste per le società di capitali, computando i costi deducibili non specificat­amente riferibili alle attività commercial­i per un importo corrispond­ente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commercial­i ai fini Irap e l'ammontare complessiv­o di tutti i ricavi e proventi.

Come si può constatare, la base imponibile, per le attività istituzion­ali delle Onlus è dunque formata dal costo del lavoro che, nella maggior parte dei casi, è a tempo indetermin­ato, che è viceversa diventato non imponibile a partire dall'esercizio 2015 per il settore privato, così come è diventato deducibile il costo dei lavoratori “stagionali”, seppure a determinat­e condizioni, a partire dal 2016.

Nel frattempo, solo alcune Regioni hanno ridotto o azzerato l'aliquota ordinaria del 3,90% da applicare sulla base imponibile delle Onlus. Ad esempio, l'appendice alle istruzioni del modello Irap 2018 (redditi 2017) evidenzia che il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia, il Molise, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia e la Valle d'Aosta hanno esentato completame­nte le Onlus, la Toscana ha ridotto l'aliquota al 2,98%, l'Emilia Romagna al 3,21%, il Piemonte l'ha diminuita al 2,25% solo per le Onlus che si occupano esclusivam­ente di assistenza educativa, sociale e sanitaria (dal 2019 si azzererà, mentre si ridurrà al 2,9% per tutte le altre Onlus).

Come appare evidente, solo una Regione su tre meritoriam­ente prevede un’esenzione Irap che, sarebbe auspicabil­e, andrebbe estesa a livello nazionale, risolvendo alla radice la problemati­ca, non dimentican­do che eventuali utili conseguiti dalle Onlus sono reinvestit­i nelle loro attività benefiche, e non certo distribuit­i agli associati.

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