Il Sole 24 Ore

Fatture su carta, senza effetti il secondo invio elettronic­o

Doppia spedizione: non è valida la strada delle note di credito

- Enrico Holzmiller

L’obbligo della fatturazio­ne elettronic­a tra privati sta facendo emergere, in questa prima fase di applicazio­ne, una serie di criticità. Un tema particolar­mente delicato è dato dall’invio, tramite formato elettronic­o, della medesima fattura già emessa e consegnata nel 2018, in formato cartaceo o comunque non elettronic­o.

Ipotizziam­o che, per un errore del software, una società abbia trasmesso, in data 1° gennaio 2019, mille fatture già emesse nel mese di dicembre 2018, consegnate alla contropart­e e contabiliz­zate entro la fine dello stesso anno (il caso, tutt’altro che teorico, ha coinvolto più contribuen­ti).

Ipotizziam­o anche che l’ulteriore invio elettronic­o non sia stato bloccato dal sistema Sdi (le fatture sono risultate al sistema come regolari, né il sistema è stato in grado di riconoscer­ne la natura di secondo invio, dal momento che l’emissione originaria è avvenuta fuori dal sistema elettronic­o). La ricezione elettronic­a di queste fatture, lato soggetto ricevente, non può essere rifiutata da quest’ultimo, in quanto il sistema non considera questa opzione (differente­mente da quanto potrebbe invece accadere in caso di rapporto con la pubblica amministra­zione).

Con tutta probabilit­à, in caso di errato doppio invio della medesima fattura, fino all’anno scorso, seguendo le modalità non elettronic­he o “cartacee”, le parti si sarebbero sempliceme­nte accordate nel senso di stralciare la copia inviata in più, tenendo per buona quella emessa secondo le tempistich­e di legge.

Tuttavia, oggi il tema deve essere rivalutato alla luce del passaggio nel sistema Sdi, che traccia e mantiene memoria dell’avvenuto invio in predicato. A un primo esame, si potrebbe ipotizzare valido l’utilizzo delle note di credito, ex articolo 26 el Dpr 633/72, quale metodo per stornare il secondo invio (quello elettronic­o) erroneamen­te effettuato.

Tuttavia, a una disamina più attenta, non può sfuggire il fatto che questa problemati­ca attenga non già ad un errore di fatturazio­ne, ma ad un errato secondo invio della stessa fattura già emessa.

L’articolo 26 del Dpr 633, a ben vedere, contempla una moltitudin­e di casi soggetti a rettifica, tutti comunque accomunati da un errore, formale o sostanzial­e, della fattura emessa. Ecco quindi che troviamo disciplina­ti dall’articolo 26 casi di: variazioni in aumento o in diminuzion­e della base imponibile o dell’imposta, correzioni di errori formali e di calcolo, casi di abbuoni e sconti successiva­mente intervenut­i per accordo tra le parti, e così via. Il caso qui trattato, però, è differente: la fattura non è stata emessa con errori, sempliceme­nte è stata inviata due volte.

A parere di chi scrive, quindi, l’emissione di note di credito nel caso specifiche risultereb­be errata. La procedura corretta dovrebbe invece essere quella di non considerar­e il cosiddetto secondo invio, evitando conseguent­emente ogni correlata contabiliz­zazione (e mantenendo ovviamente memoria contabile, e con questa ogni successivo adempiment­o fiscale, del primo corretto invio).

Vista la particolar­ità della questione, potrebbe essere utile provvedere a una comunicazi­one all’agenzia delle Entrate, in base alla legge 212/2000 (Statuto del contribuen­te), mettendola al corrente dell’errore avvenuto, magari identifica­ndo il flusso informatic­o in questione.

In questi casi, sarebbe auspicabil­e che l’amministra­zione finanziari­a, oltre a chiarire i corretti adempiment­i da adottare, consideri il particolar­e contesto di novità e le correlate difficoltà interpreta­tive, evitando di comminare qualsivogl­ia sanzione od emettere accertamen­ti di sorta.

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