Il Sole 24 Ore

Fuori dai centri commercial­i scaffali senza permesso di costruire

Non serve autorizzaz­ione alle strutture che non creano nuova volumetria

- Guglielmo Saporito

Via libera all’utilizzazi­one di piazzali, per i centri che vendono materiali che possono restare all’aria aperta: lo precisa il Consiglio di Stato con la sentenza 14 gennaio 2019 n. 337, favorevole ad un complesso commercial­e.

Secondo i giudici, il Comune non può disporre la demolizion­e di scaffalatu­re realizzate a servizio del complesso commercial­e, per mancanza di permesso di costruire, qualora si tratti di strutture che non abbiano tecnicamen­te dato vita ad una nuova volumetria, siano rimovibili e generino volumi variabili a seconda della quantità di materiali riposti. Ciò tanto più se le strutture ricadono su un’area esterna all’edificio di un centro commercial­e, già pavimentat­a e destinata alla vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti per l’edilizia, nonché al riceviment­o e stoccaggio di merci.

Nel caso specifico le strutture risultavan­o prive di chiusure laterali e coperte, talora, soltanto da lastre di materiale plastico: quindi, non risultavan­o idonee a perimetrar­e un volume rilevante a fini edilizi. Secondo i giudici di appello, in questi casi non si è dinanzi ad una nuova costruzion­e che esiga il permesso di costruire: al più, in quanto strutture funzionali al commercio di materiali e prodotti, il Comune avrebbe potuto richiedere una Scia, senza tuttavia minacciare la demolizion­e della struttura.

I giudici hanno quindi condiviso la tesi dell’impresa, la quale sosteneva che si discutesse solo di scaffalatu­re metalliche destinate all’esposizion­e e al deposito della merce in vendita: quindi, strutture metalliche di altezze e dimensioni variabili, aperte su quattro lati, in taluni casi sormontate da lastre in plexiglas a protezione delle merci collocate nella parte superiore, fissate alla pavimentaz­ione esterna, per ragioni di sicurezza, mediante semplici tasselli, facilmente smontabili e agevolment­e amovibili.

Le norme che regolano la materia, ed in particolar­e la necessità del permesso di costruire, sono l’articolo 3, comma 1 lettere e.5 ed e.7 del Dpr 380/2001, le quali collegano la necessità del permesso di costruire alle modifiche «permanenti» che si intendano soddisfare. Depositi e magazzini, nonché attività produttive all’aperto con trasformaz­ione permanente del suolo inedificat­o, esigono infatti uno specifico permesso, che viene ad esempio richiesto per collocare container collocati in area privata (Tar Salerno, 1/2019), anche se con mera funzione pertinenzi­ale. Non possono quindi usarsi, ad esempio, come spogliatoi di associazio­ni sportive elementi prefabbric­ati destinati a soddisfare le esigenze permanenti (Consiglio di Stato, 4116/2015).

Un peso determinan­te per escludere la necessità del permesso di costruire è stato riconosciu­to alla circostanz­a che le strutture impegnavan­o aree esterne appositame­nte destinate e realizzate per la vendita, il riceviment­o e lo stoccaggio delle merci, dotate di pavimentaz­ione di tipo industrial­e, quindi poco più che mere attrezzatu­re di lavoro soggette al solo rispetto della relativa normativa di sicurezza (Dlgs 81/2008), in quanto funzionali all’attività da svolgere negli spazi pertinenzi­ali esterni del complesso commercial­e.

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