Fuori dai centri commerciali scaffali senza permesso di costruire
Non serve autorizzazione alle strutture che non creano nuova volumetria
Via libera all’utilizzazione di piazzali, per i centri che vendono materiali che possono restare all’aria aperta: lo precisa il Consiglio di Stato con la sentenza 14 gennaio 2019 n. 337, favorevole ad un complesso commerciale.
Secondo i giudici, il Comune non può disporre la demolizione di scaffalature realizzate a servizio del complesso commerciale, per mancanza di permesso di costruire, qualora si tratti di strutture che non abbiano tecnicamente dato vita ad una nuova volumetria, siano rimovibili e generino volumi variabili a seconda della quantità di materiali riposti. Ciò tanto più se le strutture ricadono su un’area esterna all’edificio di un centro commerciale, già pavimentata e destinata alla vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti per l’edilizia, nonché al ricevimento e stoccaggio di merci.
Nel caso specifico le strutture risultavano prive di chiusure laterali e coperte, talora, soltanto da lastre di materiale plastico: quindi, non risultavano idonee a perimetrare un volume rilevante a fini edilizi. Secondo i giudici di appello, in questi casi non si è dinanzi ad una nuova costruzione che esiga il permesso di costruire: al più, in quanto strutture funzionali al commercio di materiali e prodotti, il Comune avrebbe potuto richiedere una Scia, senza tuttavia minacciare la demolizione della struttura.
I giudici hanno quindi condiviso la tesi dell’impresa, la quale sosteneva che si discutesse solo di scaffalature metalliche destinate all’esposizione e al deposito della merce in vendita: quindi, strutture metalliche di altezze e dimensioni variabili, aperte su quattro lati, in taluni casi sormontate da lastre in plexiglas a protezione delle merci collocate nella parte superiore, fissate alla pavimentazione esterna, per ragioni di sicurezza, mediante semplici tasselli, facilmente smontabili e agevolmente amovibili.
Le norme che regolano la materia, ed in particolare la necessità del permesso di costruire, sono l’articolo 3, comma 1 lettere e.5 ed e.7 del Dpr 380/2001, le quali collegano la necessità del permesso di costruire alle modifiche «permanenti» che si intendano soddisfare. Depositi e magazzini, nonché attività produttive all’aperto con trasformazione permanente del suolo inedificato, esigono infatti uno specifico permesso, che viene ad esempio richiesto per collocare container collocati in area privata (Tar Salerno, 1/2019), anche se con mera funzione pertinenziale. Non possono quindi usarsi, ad esempio, come spogliatoi di associazioni sportive elementi prefabbricati destinati a soddisfare le esigenze permanenti (Consiglio di Stato, 4116/2015).
Un peso determinante per escludere la necessità del permesso di costruire è stato riconosciuto alla circostanza che le strutture impegnavano aree esterne appositamente destinate e realizzate per la vendita, il ricevimento e lo stoccaggio delle merci, dotate di pavimentazione di tipo industriale, quindi poco più che mere attrezzature di lavoro soggette al solo rispetto della relativa normativa di sicurezza (Dlgs 81/2008), in quanto funzionali all’attività da svolgere negli spazi pertinenziali esterni del complesso commerciale.