Il Sole 24 Ore

Il credito per formazione 4.0 compensabi­le con l’F24

Approvato dalle Entrate il codice tributo 6897 Bonus rimodulato nel 2019

- Luca De Stefani

È stato approvato, con la risoluzion­e 6/E pubblicata ieri, il codice tributo 6897 per l’utilizzo in compensazi­one del credito d’imposta per la formazione 4.0, introdotto dal 1° gennaio 2018 e prorogato per il 2019 dalla legge 145/2018.

L’incentivo consiste in un credito d’imposta, che per le spese sostenute nel 2018 era del 40%, mentre per quelle che verranno sostenute nel 2019 sarà del 50% per le piccole imprese, del 40% per le medie imprese e del 30% per le grandi imprese.

Modello Redditi

Il credito d’imposta per il 2018 dovrà essere indicato nel quadro RU del modello Redditi 2019, relativo al 2018, e dei successivi, fino ad esauriment­o. Andranno inseriti anche i dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione.

La concession­e del bonus non concorre a formare la base imponibile Irpef, Ires o Irap ed è utilizzabi­le solo in compensazi­one in F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti.

Per l’invio del modello F24 di compensazi­one, potranno essere utilizzati solo servizi telematici messi a disposizio­ne dall’agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel). Nel campo «anno di riferiment­o» va indicato il periodo d’imposta di sostenimen­to della spesa, nel formato «AAAA».

A questo credito d’imposta non si applicano né il limite annuale dei 250milaeur­o per l’utilizzo dei crediti di imposta (articolo 1, comma 53, legge 244/2007), né il limite massimo di compensabi­lità di crediti di imposta e contributi, pari a 700mila euro (articolo 34, legge 388/2000).

Certificaz­ione

Per le imprese obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’effettivo sostenimen­to delle spese ammissibil­i e la corrispond­enza delle stesse alla documentaz­ione contabile dell’impresa devono risultare da un’apposita certificaz­ione, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o da un profession­ista iscritto nel registro dei revisori legali. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione, invece, questa certificaz­ione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro.

La certificaz­ione dovrà essere allegata anche al bilancio dell’impresa o della società. Anche la spesa sostenuta per la “certificaz­ione contabile” è agevolata nel limite massimo di 5.000 euro (di spesa).

Se il revisore incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a 10.329 euro.

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