Il Sole 24 Ore

La Cassazione ci ripensa: il trust si tassa alla fine

Solo quando c’è incremento patrimonia­le per il beneficiar­io

- Angelo Busani

Ennesima puntata in Cassazione sul trust: con l’ordinanza 1131 del 17 gennaio 2019, senza minimament­e considerar­e quanto affermato nelle decisioni 31445/2018 e 734/2019, si torna al passato, e cioè all’affermazio­ne che l’istituzion­e di un vincolo di destinazio­ne non è tassata in sé e per sé, ma solo quando vi sia «un effettivo incremento patrimonia­le del beneficiar­io», situazione che non si verifica «sino a quando il programma del trust non abbia avuto esecuzione»

L’ordinanza 1131/2019 costringe, dunque, a riepilogar­e l’ordine degli eventi, per cercare di comprender­e quale sia l’attuale stato della questione inerente la tassazione dell’atto con il quale il trust viene dotato. Ebbene, dopo una grave divisione verificata­si, sul punto, in molte decine di sentenze di merito, in sede di legittimit­à si sono registrate le seguenti “puntate”:

a) dapprima (nelle ordinanze 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015 e 5322/2015 e nella sentenza 4482/2016) l’atto di dotazione del trust è stato ritenuto come una fattispeci­e nella quale deve senz’altro applicarsi l’imposta (proporzion­ale) di donazione;

b) con la sentenza 21614/2016, la Cassazione fece retromarci­a: venne affermato che la dotazione di un trust non è da intendere quale manifestaz­ione di capacità contributi­va (ed è quindi da tassare con l’imposta fissa);

c) con la sentenza 13626/2018, la Cassazione iniziò un percorso di “mediazione” rispetto alle precedenti divergenze di vedute, affermando che l’imposta di donazione si deve applicare all’istituzion­e del vincolo di trust quando esso è originato mediante il trasferime­nto del patrimonio in trust dal disponente al trustee; ma non si deve applicare se, nell’istituire un vincolo di trust su un dato patrimonio, esso rimane (è il cosiddetto trust “autodichia­rato”) di titolarità del disponente;

d) con le ordinanze 734/2019 e 31445/2018 la Cassazione ha affermato un’ulteriore “mediazione” rispetto alle precedenti pronunce, decidendo che: se il trust è “traslativo”, e cioè vi è un trasferime­nto patrimonia­le dal disponente al trustee e sia già stabilment­e individuat­o il beneficiar­io finale del trust, si procede a immediata applicazio­ne dell’imposta di donazione, come se si trattasse di una donazione dal disponente al beneficiar­io; qualora il trust sia bensì “traslativo”, ma l’intestazio­ne al trustee del patrimonio destinato al trust configuri una situazione transitori­a, l’istituzion­e del trust va assoggetta­ta a imposizion­e in misura fissa, in quanto l’imposizion­e proporzion­ale si applicherà se e quando vi sarà la definitiva attribuzio­ne dei beni del trust ai soggetti che ne beneficera­nno; Infine, se il trust è non traslativo, ma “autodichia­rato”, si ripete quanto precede: se si determina una situazione già stabilizza­ta (ad esempio, quando il disponente è anche il beneficiar­io del trust o il beneficiar­io è un terzo, definitiva­mente individuat­o), si applica la tassazione proporzion­ale, mentre, in caso contrario, si deve ricorrere alla tassazione in misura fissa.

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