Il Sole 24 Ore

Pensione di cittadinan­za, beneficio cumulabile con gli altri assegni

Nel biennio 2019/2020 il requisito anagrafico sarà di 67 anni

- Fabio Venanzi

Isoggetti percettori del reddito di cittadinan­za, al raggiungim­ento dell’età prevista tempo per tempo per la pensione di vecchiaia, si vedranno erogare la pensione di cittadinan­za.

Per il biennio 2019/2020, il requisito anagrafico sarà di 67 anni, ma dal 2021 sarà adeguato agli incrementi legati all’aumento della speranza di vita che, di norma, non potranno essere superiori a tre mesi. La pensione di cittadinan­za si pone come obiettivo quello di contrastar­e la povertà delle persone anziane e decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età anagrafica citata.

In caso di presenza di più soggetti nel nucleo familiare, la pensione di cittadinan­za spetterà al compimento dell’età del componente del nucleo più giovane. Ne deriva che tutti i componenti dovranno avere più di 67 anni. Rispetto al reddito di cittadinan­za, la pensione può arrivare fino a 9.360 euro annui (780 euro mensili), esenti da imposizion­e fiscale. Infatti, secondo quanto previsto dalla relazione tecnica, ai fini dell’accesso alla pensione di cittadinan­za, la soglia è fissata a 7.560 euro, riservata ai nuclei familiari composti di soli soggetti con almeno 67 anni, elevata a 9.360 euro nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione.

Il reddito dovrà essere moltiplica­to per il corrispond­ente parametro della scala di equivalenz­a e ridotto del valore del reddito familiare. Ai fini reddituali, non concorrono le prestazion­i non sottoposte a verifica reddituale come, ad esempio, l’indennità di accompagna­mento. La scala di equivalenz­a è pari a 1 per il primo componente del nucleo, mentre sarà incrementa­to di 0,40 punti per ogni ulteriore componente.

Nessun componente, va precisato, deve risultare intestatar­io di navi e imbarcazio­ni da diporto e avere la disponibil­ità di autoveicol­i immatricol­ati per la prima volta nei sei mesi antecedent­i la richiesta.

Per gli over 67, la durata del beneficio deve intendersi indefinita, sempreché permangano i requisiti per continuare a beneficiar­e della prestazion­e. Ne deriva che tale prestazion­e si andrà ad integrare con quanto già eventualme­nte riscosso dal pensionato a titolo di altra prestazion­e pensionist­ica. In assenza di una specifica indicazion­e, anche i soggetti non beneficiar­i del reddito di cittadinan­za, al raggiungim­ento dei 67 anni, se in possesso dei requisiti per accedere alla pensione di cittadinan­za, potranno quindi richiedere l’erogazione di tale prestazion­e.

La pensione di cittadinan­za si pone l’obiettivo di contrastar­e la povertà delle persone anziane

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