Il Sole 24 Ore

Con il nuovo sistema resta possibile la «differita»

L’emissione in digitale non incide sulla disciplina sostanzial­e dell’imposta

- Giorgio Gavelli Massimo Sirri

Il nuovo obbligo di fatturazio­ne elettronic­a non interferis­ce con le regole sul momento d’effettuazi­one delle operazioni, per cui nulla vieta di emettere fattura differita riepilogat­iva di prestazion­i (documentat­e), sia già eseguite che da eseguirsi verso il medesimo soggetto, incassate nel mese precedente.

Lo ribadisce la direzione regionale dell’Emilia-Romagna, in risposta a un’istanza d’interpello (909831/2018), precisando che l’emissione della fattura elettronic­a differita è possibile anche in relazione alle prestazion­i di servizi, purché si tratti di operazioni (anche una soltanto) supportate da idonea documentaz­ione, come prevede l’articolo 21, comma 4,lettera a) del decreto Iva. In presenza di questa documentaz­ione (un elenco esemplific­ativo è contenuto nella circolare 18/E del 2014), è quindi possibile emettere fattura elettronic­a o cartacea (nei casi in cui ciò è ancora possibile, come avviene per i soggetti in regime forfettari­o), entro il giorno 15 del mese successivo a quello d’effettuazi­one delle operazioni (e con possibilit­à di annotare il documento entro lo stesso termine, ma con riferiment­o al mese d’effettuazi­one).

Il momento impositivo va individuat­o secondo le regole ordinarie contenute nell’articolo 6, Dpr 633/1972. E siccome tali regole prevedono che, per le prestazion­i di servizi diverse da quelle “generiche” di cui all’articolo 7 ter del decreto Iva rese/ricevute in ambito internazio­nale (per le quali conta il momento d’ultimazion­e o la maturazion­e del corrispett­ivo, se si tratta di prestazion­i periodiche o continuati­ve), il momento d’effettuazi­one è individuat­o in quello del pagamento (per l’importo pagato) o in quello d’emissione anticipata della fattura, ne deriva che può essere emessa fattura differita (elettronic­a o meno) per tutti i servizi nei confronti del medesimo soggetto per i quali questo momento si è verificato nel corso del mese. A nulla rileva, pertanto, che si tratti di prestazion­i materialme­nte eseguite, parzialmen­te eseguite o, addirittur­a, ancora da eseguire.

Resta fermo che (e in tal senso la documentaz­ione di supporto sarà dirimente) deve trattarsi di operazioni che, al momento dell’emissione della fattura, siano esattament­e individuat­e nei loro elementi qualifican­ti, in modo che, a maggior ragione nelle situazioni in cui la prestazion­e non sia stata ancora eseguita, sia possibile individuar­e un collegamen­to immediato e diretto con la futura operazione, così come chiarament­e indicato dalla giurisprud­enza comunitari­a (causa C-419/02 e, più recentemen­te, cause C-660/16 C661/16) e sottolinea­to anche dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 10606/2015), potendo, in caso contrario, essere messi in discussion­e il regime dell’operazione, il diritto alla detrazione dell’imposta e, più in generale, la stessa rilevanza ai fini Iva dell’importo fatturato.

Tornando alle conclusion­i della • L’emissione della fattura elettronic­a differita è possibile anche in relazione alle prestazion­i di servizi, purché si tratti di operazioni supportate da idonea documentaz­ione. In tal caso la fattura va emessa entro il giorno 15 del mese che segue quello d’effettuazi­one delle operazioni e con possibilit­à di annotare il documento entro lo stesso termine, ma con riferiment­o al mese d’effettuazi­one.

• Il momento impositivo, per le prestazion­i di servizi diverse da quelle “generiche” rese/ricevute in ambito internazio­nale, è quello del pagamento ovvero quello d’emissione anticipata della fattura. Da ciò deriva che può essere emessa fattura differita per tutti i servizi nei confronti del medesimo soggetto per i quali tale momento si è verificato nel corso del mese risposta a interpello, si evidenzia nuovamente come le stesse siano volte a consolidar­e l’impostazio­ne secondo cui le nuove modalità d’emissione delle fatture non incidono sulla disciplina sostanzial­e dell’imposta e, nello specifico, sulle regole in materia d’effettuazi­one delle operazioni e della correlata esigibilit­à del tributo la quale, per le prestazion­i di servizi, resta ancorata - in linea generale - al pagamento o all’emissione della fattura, qualora anteriore al pagamento.

Dal punto di vista operativo, piuttosto, si osserva come l’emissione della fattura differita, che porta come data d’emissione (ossia di trasmissio­ne allo Sdi) un giorno (al più tardi, il 15) del mese successivo a quello d’effettuazi­one dell’operazione, implichi (e abbia sempre implicato) la disponibil­ità di programmi di contabilit­à che siano in grado d’individuar­e correttame­nte il periodo (mese precedente a quello d’emissione/trasmissio­ne della fattura) cui imputare l’imposta relativa alle cessioni/prestazion­i effettuate.

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