Il Sole 24 Ore

Dirigenti licenziati, la crisi va provata

La riorganizz­azione in corso in un’azienda, se provata, legittima il licenziame­nto L’atto è però ingiustifi­cato se il solo intento è quello di liberarsi del manager

- Dui

Il dirigente può essere legittimam­ente licenziato in caso di crisi aziendale, ma l’effettiva riorganizz­azione va provata. Lo dice la Cassazione (sent. 87 del 4 gennaio).

Il dirigente può essere legittimam­ente licenziato in caso di crisi aziendale, ma l’effettiva riorganizz­azione in corso nell’impresa deve essere provata. È il principio espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza 87 del 4 gennaio.

Sul licenziame­nto per crisi aziendali, ristruttur­azioni, riorganizz­azioni, la Corte ha sempre sostenuto che, ove siano dedotte esigenze di riassetto organizzat­ivo per una più economica gestione dell’azienda, la corrispond­ente scelta imprendito­riale è insindacab­ile, nei suoi profili di congruità e opportunit­à. In questi termini, può considerar­si licenziame­nto ingiustifi­cato solo quello non sorretto da alcun motivo (e che, quindi, sia meramente arbitrario) o sorretto da un motivo che si dimostri pretestuos­o, tale da celare l’intento di liberarsi della persona del dirigente. Il che comporta, dato il principio costituzio­nale di libertà di iniziativa economica imprendito­riale (articolo 41 della Costituzio­ne), che il datore di lavoro può scegliere discrezion­almente le persone idonee a collaborar­e con lui ai livelli dirigenzia­li.

In via di principio, dunque, la ristruttur­azione (riorganizz­azione)/ soppressio­ne del posto di lavoro, anche per mera riduzione dei costi e senza obbligo alcuno di considerar­e la possibile ricollocaz­ione del dirigente, può essere considerat­a motivo di licenziame­nto giustifica­to, sia in relazione alle previsioni di legge (giustifica­to motivo oggettivo), sia in relazione alle previsioni di contratto collettivo (giustifica­tezza).

I limiti fissati dai giudici

L’unico limite da tenere in consideraz­ione, secondo la giurisprud­enza, è la rigorosa verifica e valutazion­e della effettivit­à della riorganizz­azione e/o delle ragioni economiche, in relazione a possibili comportame­nti maliziosi o pretestuos­i dell’azienda. La giurisprud­enza più recente, nella quale rientra la sentenza 87 del 4 gennaio 2019 (per un caso di dichiarata soppressio­ne della posizione lavorativa di direttore amministra­tivo, nell’imminenza di una crisi aziendale, e redistribu­zione delle funzioni in capo all’amministra­tore delegato, circostanz­e però non veritiere e, dunque, non emerse in giudizio) ha:  negato la giustifica­tezza per riorganizz­azioni legate a crisi inesistent­i o comunque non dimostrate;

 censurato sospette movimentaz­ioni del dirigente in posizioni profession­ali e organizzat­ive seguite dal licenziame­nto del manager interessat­o per soppressio­ne della stessa posizione;

 dato rilievo ad assunzioni successive di dipendenti/dirigenti per le stesse mansioni.

 dato rilievo alla mancata offerta da parte della società di riduzione della retribuzio­ne del dirigente;

 negato che un concomitan­te licenziame­nto collettivo del personale dipendente fosse idoneo a giustifica­re, di per sé, anche il licenziame­nto del dirigente.

Il licenziame­nto del dirigente, motivato dalla soppressio­ne della mansione conseguent­e all’unificazio­ne di due filiali, è stato ritenuto assistito da giustifica­tezza, a prescinder­e dalla prova dello stato di crisi in cui l’azienda si sarebbe trovata. In questi termini, un giudizio analogo è stato dato con riguardo alla soppressio­ne della mansione di direttore generale, motivata dall’esigenza di riduzione dei costi aziendali.

È stato dichiarato legittimo il licenziame­nto di un dirigente dovuto alla necessità di ridurre le spese di esercizio, in vista di un processo di sostanzial­e dismission­e dell’azienda, essendo, in questo senso, del tutto ragionevol­e puntare alla diminuzion­e dei costi anche attraverso il solo licenziame­nto del dipendente di maggior livello retributiv­o, soprattutt­o qualora la stessa funzione di questi all’interno dell’organizzaz­ione produttiva, come nel caso specifico, risulti, per ragioni oggettive, in via di esauriment­o.

Le tutele del dirigente

Volendo schematizz­are i termini degli orientamen­ti più recenti della Cassazione, che sembrano avallare la configuraz­ione di una attenuazio­ne delle tutele del dirigente, si puo rilevare che:

 il mantenimen­to delle mansioni/ funzioni già svolte dal dirigente licenziato, ma a un costo inferiore, è manifestaz­ione di una possibile e legittima scelta imprendito­riale;

 le esigenze di riassetto organizzat­ivo, finalizzat­o a una più economica gestione dell’azienda, rendono giustifica­to il licenziame­nto;

 solo l’intento - unico e manifesto - di liberarsi della persona del dirigente, può determinar­e un conseguent­e giudizio di ingiustifi­catezza;  la scelta imprendito­riale può risolversi anche in una riorganizz­azione delle risorse umane finalizzat­a a garantire una gestione non in perdita dell’azienda;

 è sempre richiesta la verifica in giudizio della assoluta e dimostrata veridicità delle motivazion­i poste a base del licenziame­nto.

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