Il Sole 24 Ore

Sanzioni 231 all’ente annullate o applicate in forma ridotta

Le conseguenz­e sulle società se l’amministra­tore beneficia dell’istituto

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In materia di responsabi­lità degli enti, in presenza di una sentenza di applicazio­ne della particolar­e tenuità del fatto nei confronti della persona fisica responsabi­le della commission­e del reato, il giudice deve procedere all’accertamen­to autonomo della responsabi­lità amministra­tiva della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso. Un accertamen­to che non può prescinder­e da una opportuna verifica della sussistenz­a in concreto del fatto reato, in quanto l’applicazio­ne dell’articolo 131bis del Codice penale non esclude la responsabi­lità dell’ente, in via astratta ma la stessa deve essere accertata effettivam­ente in concreto, non potendosi utilizzare, allo scopo, automatica­mente la decisione emessa nei confronti della persona fisica. Con questa interprera­zione la Cassazione con una sentenza del febbraio 2018 ha ribaltato l’orientamen­to fino ad allora maggiorita­rio (sentenza n.9072).

La questione relativa alla incidenza della sentenza ex articolo13­1bis del Codice penale nei confronti dell’amministra­tore sull’accertamen­to della responsabi­lità dell’ente non trova una specifica disciplina sul piano normativo, poiché il Dlgs 231/2001, all’articolo 8, prevede soltanto l’autonoma sussistenz­a della responsabi­lità dell’ente nel caso in cui l’autore del reato persona fisica non è stato identifica­to o non è imputabile, oppure quando il reato si estingue per causa diversa dall’amnistia.

In giurisprud­enza si sono affacciate due soluzioni interpreta­tive:  secondo una prima lettura, la responsabi­lità dell’ente dovrebbe escludersi nel caso all’imputato persona fisica sia riconosciu­ta la causa di non punibilità di cui all’articolo13­1bis, del Codice penale.  per altro indirizzo, invece, in tale ipotesi, l’affermazio­ne della sussistenz­a della causa di non punibilità in esame implica un giudizio di responsabi­lità dell’imputato e di esistenza del fatto reato, tant’è che la relativa decisione viene iscritta nel casellario giudiziale e, in baseall’articolo 651bis del Codice di procedura penale, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministra­tivo di danno, quanto all’accertamen­to della sussistenz­a del fatto, della sua illiceità penale e della riconducib­ilità all’imputato, ma tale effetto non può estendersi, in assenza di specifica previsione normativa, al profilo della responsabi­lità della persona giuridica, così che è necessario procedere a un autonomo accertamen­to della responsabi­lità amministra­tiva dell’ente, nel cui interesse o nel cui vantaggio il reato (ad esempio reati ambientali, societari, in materia di contraffaz­ione, delitti contro il patrimonio o contro la Pa) è stato commesso.

È ragionevol­e ritenere, in ogni caso, che la declarator­ia di cui all’aricolo131­bis nei confronti dell’amministra­tore abbia quantomeno l’effetto di mitigare il trattament­o sanzionato­rio eventualme­nte applicato all’ente nel casi di ritenuta responsabi­lità per l’illecito amministra­tivo, ai sensi dell’articolo 12 del Dlgs 231/2001, che prevede una diminuente di pena al ricorrere di alcune circostanz­e, tra cui la particolar­e tenuità del danno.

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