Il Sole 24 Ore

Dipendenti pubblici senza trattenime­nto in servizio

- A cura di Aldo Ciccarella

Sono nata il 7 marzo 1952, insegno nella scuola primaria (classe seconda) e ho 20 anni di contributi. Vorrei sapere se quest’anno devo andare in pensione oppure – sia per continuità didattica (come richiestom­i dai genitori degli alunni), sia per incrementa­re l’assegno minimo che prenderei – posso restare ancora in servizio.

F.D. - MONTEFORTE IRPINO

In linea generale e a legislazio­ne vigente, si ritiene che il dipendente pubblico in possesso dell’anzianità minima contributi­va di 20 anni dev’essere posto in quiescenza al momento del raggiungim­ento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. Infatti, l’istituto del trattenime­nto in servizio è stato abrogato dall’articolo 1, comma 1, del Dl 90/2014 e il dipartimen­to della Funzione pubblica, con circolare 2 del 18 marzo 2012, ha stabilito che nel settore pubblico non opera il principio di incentivaz­ione alla permanenza in servizio fino a 70 anni, stabilito dal comma 4 dell’articolo 24 del Dl 201/2011, convertito in legge 214/2011 (legge Fornero), salvo il caso in cui l’interessat­o non abbia maturato l’anzianità minima contributi­va prevista (20 anni).

Quindi, poichè nel marzo del 2019 la lettrice compirà l’età prevista per la pensione di vecchiaia, con un’anzianità contributi­va di 20 anni, dovrà, in ogni caso, cessare il servizio dal 31 agosto 2019, con pensioname­nto dal 1° settembre 2019.

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