Dipendenti pubblici senza trattenimento in servizio
Sono nata il 7 marzo 1952, insegno nella scuola primaria (classe seconda) e ho 20 anni di contributi. Vorrei sapere se quest’anno devo andare in pensione oppure – sia per continuità didattica (come richiestomi dai genitori degli alunni), sia per incrementare l’assegno minimo che prenderei – posso restare ancora in servizio.
F.D. - MONTEFORTE IRPINO
In linea generale e a legislazione vigente, si ritiene che il dipendente pubblico in possesso dell’anzianità minima contributiva di 20 anni dev’essere posto in quiescenza al momento del raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. Infatti, l’istituto del trattenimento in servizio è stato abrogato dall’articolo 1, comma 1, del Dl 90/2014 e il dipartimento della Funzione pubblica, con circolare 2 del 18 marzo 2012, ha stabilito che nel settore pubblico non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio fino a 70 anni, stabilito dal comma 4 dell’articolo 24 del Dl 201/2011, convertito in legge 214/2011 (legge Fornero), salvo il caso in cui l’interessato non abbia maturato l’anzianità minima contributiva prevista (20 anni).
Quindi, poichè nel marzo del 2019 la lettrice compirà l’età prevista per la pensione di vecchiaia, con un’anzianità contributiva di 20 anni, dovrà, in ogni caso, cessare il servizio dal 31 agosto 2019, con pensionamento dal 1° settembre 2019.