Il Sole 24 Ore

Reverse charge con tempi stretti

- —Marco Magrini —Benedetto Santacroce

Le moratorie previste in materia di fatturazio­ne elettronic­a fra privati non trovano applicazio­ne in capo al cessionari­o, in presenza di fatture emesse in reverse charge interno e le disposizio­ni che legittiman­o la detrazione dell’Iva in riferiment­o al momento di esigibilit­à devono essere attentamen­te considerat­e in ragione della tempistica dell’integrazio­ne e registrazi­one.

L’articolo 17, comma 5 del Dpr 633/1972 prevede che la fattura in regime di inversione contabile, integrata dal cessionari­o con l’indicazion­e dell’aliquota e della relativa Iva (non si tratta quindi di una vera e propria autofattur­a), deve essere annotata nel registro delle fatture o dei corrispett­ivi (articoli 23 e 24 del decreto Iva), entro il mese di riceviment­o ovvero anche successiva­mente, ma comunque entro 15 giorni dal riceviment­o e con riferiment­o al relativo mese. In sostanza la norma, con la registrazi­one immediata nel mese o anche successiva­mente, ma comunque in riferiment­o allo stesso mese, garantisce il pagamento dell’Iva all’erario nel momento della sua esigibilit­à e al contempo consente la registrazi­one dello stesso documento nel registro acquisti (articolo 25) per l’esercizio del diritto alla detrazione.

L’agenzia delle Entrate nella risposta a Telefisco ha precisato l’iter che deve seguire il destinatar­io della fattura emessa dal suo fornitore in reverse charge interno: può inserire nello Sdi un altro documento per memorizzar­e il computo dell’Iva di cui è debitore con un tipo di documento da utilizzare che è il TD01, fattura ordinaria; invece il codice TD20 è da utilizzare esclusivam­ente per le autofattur­e emesse ain base all’articolo 6, comma 8 del decreto legislativ­o 471 del 1997 (per la cosiddetta autofattur­a-denuncia, quando cioè il fornitore non ha emesso nessun documento o irregolare). A questo punto il cessionari­o provvede alla registrazi­one secondo la tempistica indicata dall’articolo 17, comma 5, e con l’avvento della fattura elettronic­a. che cristalliz­za data di emissione e di ricezione del destinatar­io, si possono determinar­e situazioni peculiari.

Poniamo ad esempio che un soggetto Iva riceva una fattura elettronic­a soggetta al regime del reverse charge (articolo 17, comma 6) in data 10 febbraio, riportante data fattura 31 gennaio. Il fornitore tenuto conto della moratoria che lo solleva (fino a giugno) da sanzioni sulla tardiva fatturazio­ne e sul fatto che sussiste l’inversione contabile che lo esonera dal pagamento dell’Iva non avrà particolar­i incombenze. Invece, il cessionari­o dovrà porre attenzione al momento in cui assolvere l’imposta ed esercitare il diritto alla detrazione. Infatti si deve ritenere che la fattura elettronic­a assoggetta­ta all’inversione contabile ricevuta in data 10 febbraio e con data fattura il 31 gennaio, opportunam­ente integrata, debba essere registrata nel registro fatture emesse entro il mese di febbraio, in modo che possa concorrere alla liquidazio­ne dello stesso mese durante il quale l’imposta diviene esigibile, così come nello stesso mese possa essere esercitato il diritto alla detrazione attraverso la registrazi­one negli acquisti in base all’articolo 19, comma 1 del Dpr 633/1972. Non rileva in proposito la data della fattura emessa (31 gennaio) dal momento che l’esigibilit­à Iva è strettamen­te collegata al documento integrato trasmesso allo Sdi dal cessionari­o e registrato entro il mese di febbraio.

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TELEFISCO 2019Il 31 gennaio l’evento del Sole 24 Ore

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