Reverse charge con tempi stretti
Le moratorie previste in materia di fatturazione elettronica fra privati non trovano applicazione in capo al cessionario, in presenza di fatture emesse in reverse charge interno e le disposizioni che legittimano la detrazione dell’Iva in riferimento al momento di esigibilità devono essere attentamente considerate in ragione della tempistica dell’integrazione e registrazione.
L’articolo 17, comma 5 del Dpr 633/1972 prevede che la fattura in regime di inversione contabile, integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa Iva (non si tratta quindi di una vera e propria autofattura), deve essere annotata nel registro delle fatture o dei corrispettivi (articoli 23 e 24 del decreto Iva), entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. In sostanza la norma, con la registrazione immediata nel mese o anche successivamente, ma comunque in riferimento allo stesso mese, garantisce il pagamento dell’Iva all’erario nel momento della sua esigibilità e al contempo consente la registrazione dello stesso documento nel registro acquisti (articolo 25) per l’esercizio del diritto alla detrazione.
L’agenzia delle Entrate nella risposta a Telefisco ha precisato l’iter che deve seguire il destinatario della fattura emessa dal suo fornitore in reverse charge interno: può inserire nello Sdi un altro documento per memorizzare il computo dell’Iva di cui è debitore con un tipo di documento da utilizzare che è il TD01, fattura ordinaria; invece il codice TD20 è da utilizzare esclusivamente per le autofatture emesse ain base all’articolo 6, comma 8 del decreto legislativo 471 del 1997 (per la cosiddetta autofattura-denuncia, quando cioè il fornitore non ha emesso nessun documento o irregolare). A questo punto il cessionario provvede alla registrazione secondo la tempistica indicata dall’articolo 17, comma 5, e con l’avvento della fattura elettronica. che cristallizza data di emissione e di ricezione del destinatario, si possono determinare situazioni peculiari.
Poniamo ad esempio che un soggetto Iva riceva una fattura elettronica soggetta al regime del reverse charge (articolo 17, comma 6) in data 10 febbraio, riportante data fattura 31 gennaio. Il fornitore tenuto conto della moratoria che lo solleva (fino a giugno) da sanzioni sulla tardiva fatturazione e sul fatto che sussiste l’inversione contabile che lo esonera dal pagamento dell’Iva non avrà particolari incombenze. Invece, il cessionario dovrà porre attenzione al momento in cui assolvere l’imposta ed esercitare il diritto alla detrazione. Infatti si deve ritenere che la fattura elettronica assoggettata all’inversione contabile ricevuta in data 10 febbraio e con data fattura il 31 gennaio, opportunamente integrata, debba essere registrata nel registro fatture emesse entro il mese di febbraio, in modo che possa concorrere alla liquidazione dello stesso mese durante il quale l’imposta diviene esigibile, così come nello stesso mese possa essere esercitato il diritto alla detrazione attraverso la registrazione negli acquisti in base all’articolo 19, comma 1 del Dpr 633/1972. Non rileva in proposito la data della fattura emessa (31 gennaio) dal momento che l’esigibilità Iva è strettamente collegata al documento integrato trasmesso allo Sdi dal cessionario e registrato entro il mese di febbraio.