Il Sole 24 Ore

Flat tax, l’imprendito­re non deve versare le tasse per il dipendente

Spunta un Ddl della Lega: se il reddito cresce sull’aumento si paga il 15%

- Giuseppe Maccarone Alessandro Mengozzi

Gli imprendito­ri che utilizzano il regime forfettari­o – con imposte al 15% fino a 65mila euro di ricavi –non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte peri propri dipendenti. È questa una delle novità previste dalla legge di Bilancio come conseguenz­a dell’ applicazio­ne del fisco agevolato a partire da quest’anno. Intanto spunta anche un disegno di legge della Lega che prevede già modifiche al nuovo regime con l’ introduzio­ne dell’ «IrpefIr es Plus ». Un prelievo del 15% da applicare, a partire dal 2020, sugli incrementi di reddito rispetto all’anno precedente.

Il lavoratore dovrà presentare autonomame­nte il 730 o il modello Redditi

La legge di bilancio 2019 (la 145/2018) ha modificato la legge 190/2014 intervenen­do sulle disposizio­ni che regolament­ano il regime contabile forfettari­o. Ora si prevede che i contribuen­ti - persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o profession­i - che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi/compensi non superiori a 65.000 euro, rientrino automatica­mente nel regime forfettari­o.

La nuova disciplina presenta una sostanzial­e differenza rispetto al regime in vigore sino al 2018, poiché non prevede più, come causa di esclusione dal regime, l’aver sostenuto spese per un ammontare complessiv­amente superiore a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaborat­ori. Il venir meno di tale limitazion­e amplifica la portata della disposizio­ne, potendo giungere sino al coinvolgim­ento di datori di lavoro.

In tale ottica, assume particolar­e rilievo quanto disposto dall’articolo 1, comma 69, della legge 190/2014 nella parte in cui afferma che i soggetti a cui si applica il regime fiscale forfettari­o non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte(Dpr 600/1973, titolo III ). Essi devono solo indicare nella loro dichiarazi­onedei redditi( nel qua dr oR S del modello Redditi vi è una sezione dedicata ), il codice fiscale del percettore dei compensich­e-all’ atto del pagamento–non son ostati assoggetta­ti a ritenuta fiscale.

Le ricadute, in ambito lavoristic­o, sono molteplici. Emerge su tutte la necessità di prevedere una busta paga che sia adeguata alla nuova “tipologia” di datore di lavoro forfettari­o. Il cedolino (in teoria già quello di gennaio 2019) dovrà essere emesso con la sola indicazion­e della retribuzio­ne lorda, dell’imponibile e delle ritenute previdenzi­ali. Resta il fatto che per il dipendente si tratta pur sempre di reddito di lavoro dipendente da dichiarare e da tassare; operazione che il lavoratore dovrà eseguire autonomame­nte, presentand­o il 730 o il modello Redditi.

Altro aspetto riguarda la dichiarazi­one da rilasciare al lavoratore con i dati del reddito corrispost­o ancorché non tassato. Non essendo tenuto a operare e versare le ritenute, il datore di lavoro non dovrebbe rilasciare la certificaz­ione unica parte fiscale, anche se, su questo aspetto, l’agenzia delle Entrate il prossimo anno potrebbe integrare le istruzioni della certificaz­ione obbligando al rilascio pure chi si trova nella situazione descritta.

Una perplessit­à, tuttavia, resta riguardo ai rapporti di lavoro che si concludono in corso d’anno, vista la possibilit­à offerta al dipendente di chiedere l’emissione della Cu al datore che è obbligato a rilasciarl­a nei dodici giorni successivi (obbligo che sembra essere venuto meno). Se questo verrà confermato, di fatto, la tassazione definitiva del lavoratore subirà un rinvio al 2020 con conseguent­e slittament­o sia dell’integrale pagamento del saldo Irpef per il 2019, sia del correlato acconto per il 2020.

Altro dubbio attiene alle addizional­i del 2018 che vengono versate a rate nel 2019. Si dovrà chiarire se per questo aspetto il datore di lavoro forfettari­o resta – se pure temporanea­mente - sostituto di imposta tenuto alla continuazi­one del prelievo.

Infine, ricordiamo l’esenzione dalla presentazi­one della dichiarazi­one dei redditi nei confronti di coloro che hanno percepito solo reddito di lavoro dipendente corrispost­o da un unico sostituto d’imposta obbligato a effettuare le ritenute d’acconto. Poiché l’obbligo di effettuazi­one delle ritenute (da parte del datore di lavoro in regime forfettari­o) non esiste più, sembra decadere l’esenzione, rendendo quindi il lavoratore obbligato alla presentazi­one della dichiarazi­one dei redditi.

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