IL DOCUMENTO RISERVATO: LE RICHIESTE SULLA RENDICONTAZIONE PERIODICA DEGLI ONERI AI RISPARMIATORI
Tematiche e relative proposte avanzate da gli intermnediari all’Esma per avere ulteriori chiarimenti in tema di informativa ex post dei costi
SERVIZI INCLUSI NELLA RENDICONTAZIONE AGGREGATA PER TUTTI I SERVIZI D’INVESTIMENTO
Si ritiene che sia possibile tenere separati i rendiconti delle gestioni di portafogli dai rendiconti sui costi aggregati relativi agli strumenti finanziari distribuiti tramite gli altri servizi di investimento.
RENDICONTAZIONE SEPARATA PER CIASCUN SERVIZIO DI INVESTIMENTO E/O ACCESSORI NON FUNZIONALMENTE COLLEGATI TRA LORO
Si ritiene possibile rendicontare separatamente i costi e oneri relativi ai servizi di investimento e/o accessori che non risultino funzionalmente collegati fra loro.
RAPPRESENTAZIONE MINIMA OBBLIGATORIA PER TUTTI I SERVIZI DI INVESTIMENTO DIVERSI DALLA GESTIONE DI PORTAFOGLI
Il contenuto minimo che ogni intermediario è tenuto ad utilizzare all’interno della rendicontazione periodica dei costi è indicato nella tabella esemplificativa illustrata nella Q&A 13 ESMA, con un’aggregazione unica dei costi rappresentativa di tutti i prodotti detenuti dal cliente a livello di portafoglio investito (titoli di amministrata, prodotti gestiti fondi e Sicav): dai servizi di investimento e/o accessori ai pagamenti ricevuti da terze parti, dagli strumenti finanziari alla somma totale dei costi del portafoglio. Si ritiene dunque che per ciascuna delle precedenti voci possano essere forniti importi aggregati (non necessariamente a livello di singolo portafoglio ma anche a livello di categoria di prodotto) espressi sia in forma monetaria sia in forma percentuale. Si ritiene che in aggiunta a tale indicazione sintetica, ciascun intermediario possa inserire nella rendicontazione ulteriori informazioni volte a fornire al cliente le informazioni di maggior dettaglio ritenuti utili a comprendere il dato aggregato, ad esempio in relazione ai singoli prodotti che compongono il portafoglio complessivo oppure in relazione alle voci di costo di maggior dettaglio relative all’intero portafoglio o ai singoli prodotti detenuti. Diversamente, le ulteriori informazioni di costo relative all’intero portafoglio potranno essere fornite dall’intermediario su richiesta della clientela, così come previsto dalla regolamentazione vigente.
COSTI E ONERI DA CONSIDERARE PER LE GESTIONE DI PORTAFOGLI
Atteso quanto disposto dal Considerando 75 del Regolamento delegato (UE) 2017/565, si ritiene che la rendicontazione dei costi relativa al servizio di gestione di portafogli comprenda tutti i costi ed oneri sopportati dal cliente in relazione alla gestione e, dunque, anche quelli dei prodotti sottostanti. La rendicontazione della gestione patrimoniale di portafogli già prevede un dettaglio sulle spese (una tantum e correnti) per la prestazione del servizio di gestione, sui costi inerenti all’operatività sugli strumenti finanziari effettuata nella prestazione del servizio di gestione, sugli oneri fiscali, ecc. Pertanto, si ritiene che essa debba essere integrata con indicazione anche dei costi e oneri dei prodotti sottostanti la gestione, vale a dire con i costi ricorrenti di prodotto, che sono indirettamente sostenuti dal cliente, laddove il singolo intermediario valuti di non produrre una specifica informativa ex post ma di integrare direttamente il rendiconto di gestione.
MODALITÀ DI CALCOLO EX POST DEI COSTI E ONERI IN MISURA MONETARIA E PERCENTUALE PER TUTTI I SERVIZI DI INVESTIMENTO
La rendicontazione periodica dei costi e oneri ex post è volta a rappresentare i costi totali sostenuti dal singolo cliente nel corso del periodo (anno) di riferimento in relazione a investimenti e connessi servizi, espressi in termini monetari e percentuali. In relazione a ciò, è essenziale identificare la base di calcolo di tale rendicontazione, avendo presente che: 1) i costi espliciti/diretti (quali ad esempio, commissioni di sottoscrizione, commissioni di uscita, commissioni di conversione, commissioni del servizio di gestione di portafogli, commissioni di consulenza) sono in genere disponibili sui sistemi informatici degli intermediari già espressi in euro e sarà necessario per gli intermediari medesimi calcolarne l’importo in percentuale ai fini della rendicontazione; 2)diversamente, i costi impliciti/indiretti (quali ad esempio, nel caso di Oicr commissione di gestione, spese correnti, commissioni di performance, commissioni di transazione, retrocessioni) sono forniti dai produttori
(SGR/SICAV/emittenti prodotti strutturati/compagnie assicurative) in forma percentuale (tramite l'EMT o altra forma) e spetta agli intermediari distributori calcolarne l'importo in termini monetari (in euro) ai fini della rendicontazione. Si ritiene che la base di calcolo che si presta meglio ai fini di una corretta ed esaustiva rendicontazione ex post dei costi e degli oneri sia rappresentata dalla “giacenza media/versato medio” di portafoglio del cliente, utilizzata per il calcolo del rendimento con la metodologia Money Weighted Rate of Return (MWRR), in quanto essa: 1) garantisce una maggiore trasparenza nell'informativa verso il cliente, essendo basata su un sistema di ponderazione di ogni flusso di liquidità, dove i pesi sono rappresentati dal periodo che intercorre tra il momento in cui essi si manifestano e la fine del periodo oggetto di valutazione; 2) tiene conto sia dell'importo dei flussi sia del periodo in cui sono effettuati, con la stessa metodologia utilizzata per il calcolo dei numeri creditori e debitori nell'estratto conto di fine anno;3) considera anche la movimentazione non di ‘iniziativa cliente' (es. cedole e dividendi, scadenze).
MODALITÀ DI RAPPRESENTAZIONE DELL’IMPATTO DEI COSTI SUL RENDIMENTO PER TUTTI I SERVIZI DI INVESTIMENTO
si ritiene possibile assolvere il suddetto obbligo informativo tramite l’indicazione dei costi in rapporto al portafoglio del cliente inteso come giacenza media (applicando la metodologia del Money Weighted Rate of Return (MWRR) e utilizzando quindi la medesima grandezza usata nella formula di calcolo del rendimento MWRR, senza tuttavia indicare le percentuali dei rendimenti (lordi e/o netti) del suddetto portafoglio.
TEMPISTICA DI PRODUZIONE DELLA RENDICONTAZIONE PERIODICA ANNUALE
Il nuovo obbligo di fornire ai clienti informazioni periodiche ex post sui costi e gli oneri introdotto dalla MiFID II avrà per la prima volta applicazione con riferimento all’anno 2018, ma il rendiconto potrà essere prodotto dai distributori nel corso del 2019 solo dopo aver ricevuto tutte le informazioni dai diversi produttori e aver effettuato le necessarie elaborazioni che a loro volta richiedono tempi tecnici.