Il Sole 24 Ore

Nella definizion­e dei Pvc soltanto i maggiori imponibili

Il provvedime­nto attuativo limita il campo degli importi da indicare per la sanatoria Nella dichiarazi­one solo elementi che derivano dal processo verbale

- Dario Deotto

Per la definizion­e agevolata dei Pvc occorre presentare una particolar­e dichiarazi­one nella quale vanno indicati esclusivam­ente i maggiori imponibili (e le maggiori imposte dovute) derivanti dal processo verbale.

L’articolo 1 del Dl 119/2018 prevede che, ai fini della definizion­e dei processi verbali di constatazi­one, il contribuen­te deve presentare la «relativa dichiarazi­one per regolarizz­are le violazioni constatate». In pratica, il contribuen­te deve inviare, per ciascun periodo d’imposta e per ciascuna imposta oggetto di constatazi­one, la relativa dichiarazi­one nella quale vanno indicati gli imponibili e le conseguent­i imposte derivanti dal Pvc. La norma non la definisce espressame­nte come dichiarazi­one integrativ­a, anche perché la definizion­e agevolata può essere utilizzata anche da chi originaria­mente ha omesso di presentare la dichiarazi­one.

Nel Provvedime­nto delle Entrate del 23 gennaio scorso viene stabilito (punto 3.2) che occorre barrare nel frontespiz­io della dichiarazi­one relativa all’annualità oggetto di definizion­e la casella “correttiva nei termini” anche nel caso in cui è stata omessa la dichiarazi­one originaria. Probabilme­nte, tale modalità di indicazion­e si deve alla necessità di contraddis­tinguerla dalle altre dichiarazi­oni integrativ­e (ad esempio, da quelle da ravvedimen­to operoso). Tuttavia, quello che risulta un po’ criptico, al di là della barratura della casella, è il fatto che nel Provvedime­nto (punto 3.1) si specifica che nella dichiarazi­one «a rettifica e integrazio­ne di quanto originaria­mente dichiarato, sono indicati esclusivam­ente i maggiori imponibili, le maggiori imposte e gli elementi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale». Sembrerebb­e, in prima battuta, che a fronte di un reddito di 100 dichiarato originaria­mente e, ad esempio, di spese constatate come non inerenti per 60, il contribuen­te debba indicare nella dichiarazi­one solamente 60 e non 160. La cosa lascerebbe davvero perplessi perché sarebbero evidenti le difficoltà di calcolo, ad esempio, per i soggetti Irpef.

Il Provvedime­nto, sempre al punto 3.1, stabilisce che la modalità di indicare esclusivam­ente i maggiori imponibili e le maggiori imposte vale anche nel caso di omessa presentazi­one della dichiarazi­one. Da qui, forse, si comprende il significat­o di quanto stabilito dal Provvedime­nto. È chiaro, infatti, che se un contribuen­te ha omesso di presentare la dichiarazi­one non ha senso prevedere che lo stesso deve indicare esclusivam­ente i maggiori imponibili derivanti dalle violazioni constatate. Evidenteme­nte, tutto ciò che andrà a dichiarare risulterà un maggiore imponibile. Così che l’affermazio­ne contenuta nel Provvedime­nto va interpreta­ta nel senso che il contribuen­te, nella dichiarazi­one che presenta a seguito dell’adesione agevolata al Pvc, dichiara “esclusivam­ente” ciò che deriva dal processo verbale stesso. In sostanza, nella specifica dichiarazi­one non possono trovare luogo altre vicende che non derivano dal verbale. Ad esempio, il contribuen­te non potrà indicare nuovi componenti negativi di reddito non riconosciu­ti dal verbale e non indicati nella dichiarazi­one originaria, così come non potrà indicare altri componenti positivi non derivanti dal verbale (che fruirebber­o della non sanzionabi­lità).

Questo appare il significat­o da attribuire alla previsione contenuta nel Provvedime­nto. Va ad ogni modo rilevato che la volontà sembra essere quella di non assegnare la natura di vera e propria dichiarazi­one integrativ­a alla dichiarazi­one che si presenta in seguito alla definizion­e agevolata dei Pvc. Anche se tale lettura determina più di qualche perplessit­à.

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