Ok alla numerazione progressiva della fattura per singolo socio
Con la risposta all’interpello n. 30 pubblicato ieri, l’agenzia delle Entrate ritorna sulla questione della fatturazione delle cooperative, ribadendo quanto già spiegato nelle Faq sul sito internet ovvero che per l’emissione delle fatture per conto dei soci è possibile usare una numerazione progressiva distinta per singolo socio.
Come noto, l’articolo 34, comma 7, del Dpr 633/1972 consente alle società cooperative agricole di emettere la fattura per conto dei soci che conferiscono i prodotti agricoli e di consegnarne quindi copia per i successivi adempimenti previsti in materia di Iva.
L’agenzia delle Entrate ha indicato le modalità da seguire per la numerazione precisando che è possibile utilizzarne una distinta per ciascun conferente. Quindi, ad esempio, la coop emette nel mese di riferimento la fattura 1/Socio A, la 1/ Socio B e così per tutti i soci; nel mese successivo emetterà la fattura 2/ Socio A, la n. 2/Socio B e così via.
Nella compilazione della fattura, la cooperativa devo poi valorizzare i blocchi «Terzo intermediario o Soggetto emittente» e «Soggetto emittente», inserendo i propri dati e indicando che l’emittente è il cessionario/committente. In ogni caso, nel campo relativo al cedente vanno indicate le generalità del socio.
Con questa procedura, le fatture emesse per conto del socio dalla cooperativa evidenzieranno un numero progressivo perfetto e il socio quindi potrà registrarle in un apposito sezionale, così da distinguerle dalle vendite di altri clienti.
Nella fattura la cooperativa può inserire il proprio indirizzo telematico (in quanto destinataria del documento) e quindi riceverà la fattura dal Sistema di interscambio.
Tale operazione è fondamentale al fine dell’esercizio della detrazione da parte della coop.
Allo stesso tempo, la cooperativa deve comunicare al socio di aver emesso la fattura e deve inviargli un duplicato del file XML oppure del PDF della fattura, eventualmente con la relativa ricevuta di consegna pervenuta dallo SdI. Il socio ha la facoltà di prelevare la fattura elettronica anche nella propria area riservata del portale «Fatture e corrispettivi».
Nel settore agricolo mancano istruzioni precise in ordine alla emissione dell’autofattura in presenza di acquisti effettuati presso agricoltori in regime di esonero (volume d’affari dell’anno precedente non superiore a 7mila euro). In questo caso l’acquirente deve emettere l’autofattura ma la procedura specifica non c’è. Gli operatori si devono adattare ad emettere un documento come fosse una fattura con il codice TD1 annotando nelle annotazioni l’acquisto effettuato dall’agricoltore esonerato. L’emittente del documento avrà cura di consegnarne una copia al venditore.
CHIARIMENTI NECESSARI Mancano ancora istruzioni precise per l’emissione dell’autofattura in caso di acquisti presso agricoltori in regime di esonero