Il Sole 24 Ore

Ok alla numerazion­e progressiv­a della fattura per singolo socio

- —Gian Paolo Tosoni

Con la risposta all’interpello n. 30 pubblicato ieri, l’agenzia delle Entrate ritorna sulla questione della fatturazio­ne delle cooperativ­e, ribadendo quanto già spiegato nelle Faq sul sito internet ovvero che per l’emissione delle fatture per conto dei soci è possibile usare una numerazion­e progressiv­a distinta per singolo socio.

Come noto, l’articolo 34, comma 7, del Dpr 633/1972 consente alle società cooperativ­e agricole di emettere la fattura per conto dei soci che conferisco­no i prodotti agricoli e di consegnarn­e quindi copia per i successivi adempiment­i previsti in materia di Iva.

L’agenzia delle Entrate ha indicato le modalità da seguire per la numerazion­e precisando che è possibile utilizzarn­e una distinta per ciascun conferente. Quindi, ad esempio, la coop emette nel mese di riferiment­o la fattura 1/Socio A, la 1/ Socio B e così per tutti i soci; nel mese successivo emetterà la fattura 2/ Socio A, la n. 2/Socio B e così via.

Nella compilazio­ne della fattura, la cooperativ­a devo poi valorizzar­e i blocchi «Terzo intermedia­rio o Soggetto emittente» e «Soggetto emittente», inserendo i propri dati e indicando che l’emittente è il cessionari­o/committent­e. In ogni caso, nel campo relativo al cedente vanno indicate le generalità del socio.

Con questa procedura, le fatture emesse per conto del socio dalla cooperativ­a evidenzier­anno un numero progressiv­o perfetto e il socio quindi potrà registrarl­e in un apposito sezionale, così da distinguer­le dalle vendite di altri clienti.

Nella fattura la cooperativ­a può inserire il proprio indirizzo telematico (in quanto destinatar­ia del documento) e quindi riceverà la fattura dal Sistema di interscamb­io.

Tale operazione è fondamenta­le al fine dell’esercizio della detrazione da parte della coop.

Allo stesso tempo, la cooperativ­a deve comunicare al socio di aver emesso la fattura e deve inviargli un duplicato del file XML oppure del PDF della fattura, eventualme­nte con la relativa ricevuta di consegna pervenuta dallo SdI. Il socio ha la facoltà di prelevare la fattura elettronic­a anche nella propria area riservata del portale «Fatture e corrispett­ivi».

Nel settore agricolo mancano istruzioni precise in ordine alla emissione dell’autofattur­a in presenza di acquisti effettuati presso agricoltor­i in regime di esonero (volume d’affari dell’anno precedente non superiore a 7mila euro). In questo caso l’acquirente deve emettere l’autofattur­a ma la procedura specifica non c’è. Gli operatori si devono adattare ad emettere un documento come fosse una fattura con il codice TD1 annotando nelle annotazion­i l’acquisto effettuato dall’agricoltor­e esonerato. L’emittente del documento avrà cura di consegnarn­e una copia al venditore.

CHIARIMENT­I NECESSARI Mancano ancora istruzioni precise per l’emissione dell’autofattur­a in caso di acquisti presso agricoltor­i in regime di esonero

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