Il Sole 24 Ore

Definizion­e causa a costo zero sulla sanzione legata al tributo

Nell’ipotesi in cui la controvers­ia principale sia già stata definita

- Laura Ambrosi

Definizion­e delle liti a costo zero se la controvers­ia riguarda la sanzione collegata al tributo nel caso in cui quest’ultimo sia stato definito anche con modalità differenti dalla sanatoria. In tale contesto, diviene fondamenta­le comprender­e quando la sanzione oggetto di lite sia, o meno, collegata al tributo. La distinzion­e non dipende né dalla impugnazio­ne autonoma (o meno) del solo tributo, né dalla tipologia di atto utilizzato per l’irrogazion­e della sanzione (avviso di accertamen­to insieme alla richiesta dell’imposta ovvero atto separato).

Nel corso del Telefisco 2019, è stato richiesto se rientrino tra le sanzioni collegate al tributo (con gli effetti che ne conseguono ai fini della definizion­e della lite pendente) quelle irrogate a un terzo (amministra­tore di fatto, profession­ista ecc.) in concorso con una società e calcolate sulla base dell’imposta evasa da quest’ultima ove detta imposta sia stata successiva­mente versata in acquiescen­za, attraverso istituti deflattivi o pace fiscale. L’Agenzia ha precisato che le sanzioni irrogate a un terzo in concorso con la società rientrano tra le sanzioni collegate al tributo e, pertanto, se il rapporto relativo al tributo sia stato definito con il pagamento del tributo stesso, la lite instaurata dal terzo può definirsi senza versare nulla.

In proposito, l’agenzia delle Entrate ha richiamato il contenuto della precedente circolare 23/2017. Tuttavia il quesito faceva riferiment­o sia agli amministra­tori di fatto, sia ai profession­isti e il documento di prassi richiamato in merito al profession­ista precisava al tempo che la sanzione dovesse considerar­si autonoma e non collegata al tributo. Ciò, nonostante essa fosse corrispond­ente a quella irrogata al contribuen­te al quale era richiesta l’imposta.

Così l’agenzia delle Entrate, nella medesima circolare, concludeva che il consulente non poteva definire la lite a zero.

Dal tenore della nuova risposta sembra ora superata tale precedente interpreta­zione contenuta nella circolare 23/2017, ritenendo estensibil­e anche al profession­ista la definizion­e a zero.

Del resto, dovrebbe escludersi che nella stesura della risposta sia stato ignorato il contenuto del precedente documento di prassi, in quanto esso viene espressame­nte richiamato dall’agenzia delle Entrate nella risposta stessa proprio per affermare la natura di sanzione collegata al tributo.

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