Il Sole 24 Ore

Più tempo al debitore per evitare la vendita

Diritto di abitare l’immobile fino al decreto di trasferime­nto

- Guglielmo Saporito

Per le esecuzioni iniziate con pignoramen­ti successivi alla pubblicazi­one della legge il debitore avrà più tempo (quattro anni invece di tre) per pagare una somma di denaro sostitutiv­a ed evitare la vendita di ciò che è stato pignorato. È questa una delle novità introdotte dall’articolo 4 della legge di conversion­e del decreto legge 135/2018 che modifica alcuni tempi della procedura di vendita di beni per soddisfare i creditori.

Una rilevante modifica apportata dal provvedime­nto riguarda la custodia dei beni pignorati (articolo 560 del Codice di procedura civile) e interessa tutti i debitori e non più, come inizialmen­te previsto, solo i debitori che fossero anche creditori di pubbliche amministra­zioni. Il nuovo articolo 560 afferma il diritto del debitore (e dei suoi familiari conviventi) a continuare ad abitare l'immobile sino al decreto di trasferime­nto che conclude l'espropriaz­ione forzata immobiliar­e. Ciò vale indipenden­temente dall'esistenza e dall’entità di crediti nei confronti di pubbliche amministra­zioni.

Alcuni principi sono costanti, rispetto al regime precedente: il debitore deve conservare il bene tutelandon­e l'integrità, con la diligenza del buon padre di famiglia; poi deve abitare l'immobile personalme­nte (salva autorizzaz­ione del giudice); infine, deve consentire, d'accordo con il custode, la visita dell'immobile da parte di potenziali acquirenti. Se il debitore custode rispetta queste disposizio­ni, il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferime­nto. Se invece vi sono ostacoli alla visita o danni al bene, il giudice ordina, sentiti custode e debitore, la liberazion­e dell'immobile pignorato.

Ciò che cambia è la generica parità tra custode e debitore che abiti l'immobile, perché si rafforza la posizione del debitore e dei suoi familiari conviventi tutte le volte che abitino stabilment­e il bene che andrebbe venduto per soddisfare i creditori. In precedenza, l'articolo 560 dava ampio spazio al custode ed ai problemi operativi, quali quelli relativi allo sgombero ed alla sorte dei beni mobili presenti nei locali: un’eco di tali problemi è visibile ancora oggi nei portoni dei vecchi edifici, che hanno ridotte porticine nel contesto di ampie ante, e ciò appunto per evitare che i beni mobili di maggiori dimensioni (e valore) venissero sottratti in modo fraudolent­o.

La legge del 2019 non si occupa più dei mobili, che in precedenza potevano anche «essere distrutti», perché l'articolo 560 è più interessat­o ad imporre oneri al debitore che abiti l'immobile da vendere, quali il consentire visite di acquirenti e mantenere il bene in buono stato di conservazi­one. Fino al decreto di trasferime­nto (articolo 586 del Codice di procedura civile) successivo alla vendita, il giudice dell'esecuzione non può disporre il rilascio dell'immobile allontanan­do il debitore custode ed i suoi familiari. L'articolo 4 della legge di conversion­e contiene infine uno snelliment­o delle operazioni di vendita (articolo 569 Codice procedura civile), imponendo calcoli definitivi di capitale ed accessori vantati verso il debitore soggetto a procedura esecutiva.

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