Il Sole 24 Ore

Scaffalatu­re portanti dei magazzini 4.0 con accesso al bonus

Le gabbie metalliche continuano a rilevare per la rendita catastale

- Luca Gaiani

Per i magazzini automatizz­ati interconne­ssi iperammort­amento anche sul costo della scaffalatu­ra metallica portante. Lo stabilisce, con disposizio­ne che supera le difformi conclusion­i della risoluzion­e 62/E/2018, l’articolo 3-quater, comma 4 del decreto semplifica­zioni. La scaffalatu­ra, precisa la disposizio­ne, continua però a rilevare ai fini della determinaz­ione della rendita catastale, con le conseguent­i ricadute in materia di Imu.

La legge di conversion­e del Dl 135/2018 potrebbe mettere la parola fine ai dubbi sulla rilevanza, ai fini dell’iperammort­amento, del costo dei cosiddetti magazzini automatizz­ati autoportan­ti. Si tratta di strutture interconne­sse che stanno prendendo sempre più piede per la gestione logistica di svariati settori produttivi e distributi­vi. I magazzini automatici sono generalmen­te costituiti da una scaffalatu­ra, cioè da una gabbia metallica a cui sono asserviti i mezzi del sistema di movimentaz­ione (traslo-elevatori e contenitor­i).

La gabbia metallica, oltre che funzionale al sistema operativo, costituisc­e l’elemento costruttiv­o portante su cui vengono installati i pannelli di copertura per formare una sorta di edificio. I magazzini sono oggettivam­ente beni iperammort­izzabili in quanto ricompresi nel punto 12 del primo gruppo dell’allegato A) alla legge 232/2016. Il dubbio sorto lo scorso anno è se la parte (invero assai rilevante) del costo complessiv­o del magazzino riferita alla gabbia metallica sia o meno agevolabil­e, dato che tale struttura, proprio perché infissa al suolo e autoportan­te, viene accatastat­a e gli immobili sono, come noto, esclusi dall’ i per ammortamen­to.

Ai diversi interpelli presentati nei primi mesi del 2018, l’Agenzia rispose con la risoluzion­e n. 62/ E/2018 nella quale, valorizzan­do il profilo catastale del bene piuttosto che quello funzionale, si negò la rilevanza del costo della gabbia, trattandos­i di parte immobiliar­e. Questa interpreta­zione formale della natura della scaffalatu­ra autoportan­te generava diverse criticità, in particolar­e per i casi di analoghi magazzini che, in quanto inseriti all’interno di un fabbricato strumental­e accatastat­o, non erano essi stessi oggetto di attribuzio­ne di rendita.

La soluzione definitiva del problema sta per giungere dalla legge di conversion­e del Dl 135/2018 che, nel testo approvato dal Parlamento, prevede che il costo i per ammortizza­bile di questi magazzini si intende comprensiv­o anche dell’importo attribuibi­le alla scaffalatu­ra asservita dagli impianti automatici di movimentaz­ione. Per evitare problemi di gettito in ambito Imu, si stabilisce inoltre che resta ferma la rilevanza della gabbia ai fini della determinaz­ione della rendita catastale.

La norma ha natura di interpreta­zione autentica e vale dunque anche per gli investimen­ti già realizzati nel 2017 e nel 2018 (oltre che per la proroga della legge 145/2018). Non appena la norma sarà pubblicata in Gazzetta ufficiale, le imprese che già nel 2017 hanno effettuato investimen­ti in questi magazzini, ma che hanno rinunciato all’ i per ammortamen­to sul costo della scaffalatu­ra in base alla risoluzion­e 62/ E /2018, potranno( in presenza degli altri requisiti, tra cui l’ interconne­ssione e la perizia) ripresenta­re la dichiarazi­one mod. Redditi 2018 stanziando la corrispond­ente variazione in diminuzion­e (quota di ammortamen­to dell’anno per 150%).

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