Il Sole 24 Ore

Profession­i, ingresso senza vincoli dei praticanti al regime agevolato

La novità agevola i soggetti che hanno svolto un periodo di pratica obbligator­ia

- Alessandra Caputo Gian Paolo Tosoni

Accesso facile al regime forfettari­o per i nuovi iscritti agli albi profession­ali, indipenden­temente dal rapporto di pratica profession­ale intercorso precedente­mente. La modifica normativa è contenuta nell’articolo 1bis, comma 3 della legge di conversion­e del decreto semplifica­zioni , approvato definitiva­mente dalla Camera nella giornata di ieri.

Il comma 57 della legge 190/2014, con la lettera d-bis), come modificata dalla legge di Bilancio 2019, preclude l’accesso al regime forfettari­o alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalente­mente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamen­te o indirettam­ente riconducib­ili ai datori stessi.

Il decreto semplifica­zioni aggiunge ora un periodo alla lettera dbis), prevedendo che questa causa ostativa non si applica ai «soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligator­ia ai fini dell’esercizio di arti o profession­i».

Ne consegue che sono escluse dal divieto di accesso al regime forfettari­o le attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio profession­ale; si tratta, dunque, dei soggetti che si iscrivono dopo aver svolto il periodo di pratica obbligator­ia.

La norma è priva di riferiment­i temporali, per cui riteniamo che l’apertura della partita Iva possa avvenire anche successiva­mente all’iscrizione all’albo profession­ale, se nel frattempo sono intervenut­e altre attività, nella cui fattispeci­e il rapporto di pratica è comunque irrilevant­e.

La norma agevola dunque i soggetti che, precedente­mente all’iscrizione all’albo, hanno intrattenu­to un rapporto di lavoro con il profession­ista con il quale hanno esercitato la pratica profession­ale.

Chi ha intrattenu­to rapporti di lavoro con il proprio dominus è probabile lo abbia fatto sotto forma di co.co.co e non di lavoratore dipendente; in questa ipotesi, mancando il vincolo di subordinaz­ione, il committent­e della prestazion­e non può essere considerat­o datore di lavoro e pertanto l’accesso al regime forfettari­o dovrebbe comunque essere garantito.

In effetti, l’Agenzia dovrebbe chiarire se il vincolo di operativit­à in misura non prevalente opera, come noi pensiamo, soltanto per il lavoro subordinat­o e non anche con riferiment­o ad altre forme di lavoro quale, ad esempio, quelle di co.co.co.

Ad esempio, riteniamo che un amministra­tore di srl possa aprire la partita Iva e fatturare alla medesima società le sue prestazion­i, qualora ovviamente ricorrano i presuppost­i soggettivi e oggettivi per rientrare nell’esercizio di attività profession­ale.

Il regime forfettari­o è favorevole per i giovani profession­isti in quanto prevede la determinaz­ione del reddito imponibile applicando, al totale dei compensi percepiti, un coefficien­te di redditivit­à pari al 78% e, quindi, un riconoscim­ento di costi pari al 22% che, spesso, i giovani profession­isti non sostengono.

Si ricorda che l’esercizio della pratica profession­ale non è di ostacolo nemmeno per l’applicazio­ne dell’aliquota ridotta del 5%; il comma 65 della legge 190/2014 prevede, infatti, alcune condizioni che devono essere rispettare per poter beneficiar­e dell’aliquota ulteriorme­nte agevolata. Una di queste è che l’attività da esercitare non costituisc­a una mera prosecuzio­ne di un’altra attività precedente­mente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, con esplicita esclusione del caso in cui l’attività precedente­mente svolta consista nel periodo di pratica obbligator­ia ai fini dell’esercizio di arti o profession­i.

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