Professioni, ingresso senza vincoli dei praticanti al regime agevolato
La novità agevola i soggetti che hanno svolto un periodo di pratica obbligatoria
Accesso facile al regime forfettario per i nuovi iscritti agli albi professionali, indipendentemente dal rapporto di pratica professionale intercorso precedentemente. La modifica normativa è contenuta nell’articolo 1bis, comma 3 della legge di conversione del decreto semplificazioni , approvato definitivamente dalla Camera nella giornata di ieri.
Il comma 57 della legge 190/2014, con la lettera d-bis), come modificata dalla legge di Bilancio 2019, preclude l’accesso al regime forfettario alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai datori stessi.
Il decreto semplificazioni aggiunge ora un periodo alla lettera dbis), prevedendo che questa causa ostativa non si applica ai «soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni».
Ne consegue che sono escluse dal divieto di accesso al regime forfettario le attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale; si tratta, dunque, dei soggetti che si iscrivono dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria.
La norma è priva di riferimenti temporali, per cui riteniamo che l’apertura della partita Iva possa avvenire anche successivamente all’iscrizione all’albo professionale, se nel frattempo sono intervenute altre attività, nella cui fattispecie il rapporto di pratica è comunque irrilevante.
La norma agevola dunque i soggetti che, precedentemente all’iscrizione all’albo, hanno intrattenuto un rapporto di lavoro con il professionista con il quale hanno esercitato la pratica professionale.
Chi ha intrattenuto rapporti di lavoro con il proprio dominus è probabile lo abbia fatto sotto forma di co.co.co e non di lavoratore dipendente; in questa ipotesi, mancando il vincolo di subordinazione, il committente della prestazione non può essere considerato datore di lavoro e pertanto l’accesso al regime forfettario dovrebbe comunque essere garantito.
In effetti, l’Agenzia dovrebbe chiarire se il vincolo di operatività in misura non prevalente opera, come noi pensiamo, soltanto per il lavoro subordinato e non anche con riferimento ad altre forme di lavoro quale, ad esempio, quelle di co.co.co.
Ad esempio, riteniamo che un amministratore di srl possa aprire la partita Iva e fatturare alla medesima società le sue prestazioni, qualora ovviamente ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi per rientrare nell’esercizio di attività professionale.
Il regime forfettario è favorevole per i giovani professionisti in quanto prevede la determinazione del reddito imponibile applicando, al totale dei compensi percepiti, un coefficiente di redditività pari al 78% e, quindi, un riconoscimento di costi pari al 22% che, spesso, i giovani professionisti non sostengono.
Si ricorda che l’esercizio della pratica professionale non è di ostacolo nemmeno per l’applicazione dell’aliquota ridotta del 5%; il comma 65 della legge 190/2014 prevede, infatti, alcune condizioni che devono essere rispettare per poter beneficiare dell’aliquota ulteriormente agevolata. Una di queste è che l’attività da esercitare non costituisca una mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, con esplicita esclusione del caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.