Il Sole 24 Ore

Se il Natale giustifica la notificazi­one di un avviso sprint

- —Rosanna Acierno

«Il Natale, quando arriva, arriva!», diceva Renato Pozzetto in un popolare spot tv. E arriva per tutti, anche per il Fisco. Che in alcuni avvisi di accertamen­to notificati nello scorso mese di dicembre fa riferiment­o proprio alle feste per “giustifica­re” il mancato rispetto del termine minimo di 60 giorni dal rilascio del Pvc.

In un atto relativo all’anno d’imposta 2013, ad esempio, si legge: «Considerat­o (...) che molte notifiche necessitan­o di tempi lunghi e diverse reiterazio­ni per essere correttame­nte effettuate, soprattutt­o in concomitan­za delle festività natalizie e della temporanea carenza di personale per causa di malattia e maternità, il rispetto del termine dilatorio di 60 giorni sancito dall’art. 12 della Legge n. 212/2000 comportere­bbe il verificars­i della decadenza, con indubbio nocumento delle ragioni dell’Erario». La necessità di evitare lo spirare dei termini, dunque, giustifica l’avviso sprint in caso di chiusura degli uffici per le feste, ma anche di carenze di personale per motivi contingent­i (malattia e maternità).

La ratio della norma è chiara: l’ufficio deve concedere al contribuen­te, che abbia subito una verifica tramite un accesso dei funzionari, la possibilit­à di comunicare le proprie osservazio­ni e richieste. Il tutto nell’ottica collaborat­iva che costituisc­e elemento centrale dello Statuto del contribuen­te (legge 212/2000). Altrimenti, se non si rispettano i 60 giorni prescritti, l’accertamen­to è passibile di annullamen­to per violazione della norma e del diritto di difesa del contribuen­te. L’unica deroga è costituita dalla prova della sussistenz­a di una «particolar­e e motivata urgenza», che scatta ad esempio, quando il contribuen­te versi in un comprovato stato di insolvenza che renda difficolto­so con il passare del tempo il pagamento del tributo o in caso di reati tributari, o ancora in ipotesi di frodi fiscali.

Al contrario, giustifica­zioni come quelle addotte nei casi segnalati non sembrano rappresent­are motivi di particolar­e urgenza; più che altro si tratta di situazioni contingent­i che certo si riflettono sull’operativit­à degli uffici, ma che andrebbero affrontate a livello organizzat­ivo, e non comprimend­o il diritto di difesa di cittadini e imprese.

Peraltro, l’articolo 12 non fa riferiment­o alla notifica dell’atto di accertamen­to, ma alla sua emanazione, cioè alla data in cui è stata apposta la firma del direttore dell’ufficio o della persona da lui delegata.

Infine, va rilevato che, in alcuni casi davvero non si comprende l’urgenza paventata dell’imminente scadenza dei termini di accertamen­to, laddove i Pvc relativi all’anno di imposta 2013 e a imposte sui redditi, Irap e Iva siano stati rilasciati prima del 24 ottobre 2018.In queste ipotesi, trattandos­i di verbali potenzialm­ente definibili nell’ambito della pace fiscale, l’ufficio avrebbe potuto comunque notificare gli avvisi di accertamen­to relativi all’anno 2013 derivanti da tali Pvc entro il 31 dicembre 2020, secondo quanto stabilito dall’articolo 1 del Dl 119/2018.

LO «STATUTO» Secondo l’articolo 12 della legge 212/2000, l’avviso può essere emesso senza aspettare i 60 giorni dal Pvc solo in caso di «particolar­e e motivata urgenza»

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