Se il Natale giustifica la notificazione di un avviso sprint
«Il Natale, quando arriva, arriva!», diceva Renato Pozzetto in un popolare spot tv. E arriva per tutti, anche per il Fisco. Che in alcuni avvisi di accertamento notificati nello scorso mese di dicembre fa riferimento proprio alle feste per “giustificare” il mancato rispetto del termine minimo di 60 giorni dal rilascio del Pvc.
In un atto relativo all’anno d’imposta 2013, ad esempio, si legge: «Considerato (...) che molte notifiche necessitano di tempi lunghi e diverse reiterazioni per essere correttamente effettuate, soprattutto in concomitanza delle festività natalizie e della temporanea carenza di personale per causa di malattia e maternità, il rispetto del termine dilatorio di 60 giorni sancito dall’art. 12 della Legge n. 212/2000 comporterebbe il verificarsi della decadenza, con indubbio nocumento delle ragioni dell’Erario». La necessità di evitare lo spirare dei termini, dunque, giustifica l’avviso sprint in caso di chiusura degli uffici per le feste, ma anche di carenze di personale per motivi contingenti (malattia e maternità).
La ratio della norma è chiara: l’ufficio deve concedere al contribuente, che abbia subito una verifica tramite un accesso dei funzionari, la possibilità di comunicare le proprie osservazioni e richieste. Il tutto nell’ottica collaborativa che costituisce elemento centrale dello Statuto del contribuente (legge 212/2000). Altrimenti, se non si rispettano i 60 giorni prescritti, l’accertamento è passibile di annullamento per violazione della norma e del diritto di difesa del contribuente. L’unica deroga è costituita dalla prova della sussistenza di una «particolare e motivata urgenza», che scatta ad esempio, quando il contribuente versi in un comprovato stato di insolvenza che renda difficoltoso con il passare del tempo il pagamento del tributo o in caso di reati tributari, o ancora in ipotesi di frodi fiscali.
Al contrario, giustificazioni come quelle addotte nei casi segnalati non sembrano rappresentare motivi di particolare urgenza; più che altro si tratta di situazioni contingenti che certo si riflettono sull’operatività degli uffici, ma che andrebbero affrontate a livello organizzativo, e non comprimendo il diritto di difesa di cittadini e imprese.
Peraltro, l’articolo 12 non fa riferimento alla notifica dell’atto di accertamento, ma alla sua emanazione, cioè alla data in cui è stata apposta la firma del direttore dell’ufficio o della persona da lui delegata.
Infine, va rilevato che, in alcuni casi davvero non si comprende l’urgenza paventata dell’imminente scadenza dei termini di accertamento, laddove i Pvc relativi all’anno di imposta 2013 e a imposte sui redditi, Irap e Iva siano stati rilasciati prima del 24 ottobre 2018.In queste ipotesi, trattandosi di verbali potenzialmente definibili nell’ambito della pace fiscale, l’ufficio avrebbe potuto comunque notificare gli avvisi di accertamento relativi all’anno 2013 derivanti da tali Pvc entro il 31 dicembre 2020, secondo quanto stabilito dall’articolo 1 del Dl 119/2018.
LO «STATUTO» Secondo l’articolo 12 della legge 212/2000, l’avviso può essere emesso senza aspettare i 60 giorni dal Pvc solo in caso di «particolare e motivata urgenza»