Il Sole 24 Ore

E-fattura al bivio della liquidazio­ne del 18 febbraio

Possibile «asimmetria» tra il soggetto che emette e quello che riceve In caso di errori si può rimediare con gli sconti del ravvedimen­to

- Matteo Balzanelli Massimo Sirri

Tra sette giorni esatti, lunedì 18 febbraio, scade il termine per la prima liquidazio­ne Iva mensile del 2019 (il 16 cade di sabato e scatta quindi la proroga di legge). Si tratta della prima occasione in cui gli operatori sono chiamati a determinar­e il saldo a credito/debito per operazioni documentat­e, in gran parte, con fattura elettronic­a. Avvicinand­osi la scadenza, è allora bene fare ordine, visti i numerosi dubbi degli operatori, come dimostrano i quesiti pervenuti al Forum di Telefisco.

Le fatture emesse

Stante la “moratoria” disposta dall’articolo 10 del Dl 119/2018, entrano nel calcolo tutte le fatture trasmesse al Sistema d’interscamb­io (Sdi) entro lunedì 18 febbraio. Sono comprese anche quelle oggetto di un precedente invio e che, pur essendo state scartate dallo Sdi, sono ritrasmess­e al sistema entro 5 giorni seguendo una delle modalità individuat­e dalla circolare 13/E/2018.

Quando l’invio è effettuato a ridosso dell’ultimo giorno utile, potrebbe accadere che lo scarto sia comunicato oltre la data per la liquidazio­ne o che, pur essendo esso pervenuto entro detto termine, i cinque giorni per il reinvio portino a eseguire la trasmissio­ne dopo la scadenza per la liquidazio­ne. In questi casi, occorre comunque tenere conto dell’imposta dovuta, ancorché la fattura sia ritrasmess­a allo Sdi dopo il termine di liquidazio­ne. La fattura ritrasmess­a, infatti, è sempre quella originaria, visto che il sistema ne tiene memoria.

In assenza d’indicazion­i contrarie, il termine del 18 febbraio deve valere anche per le fatture differite, la cui emissione può avvenire, al più tardi, entro il 15 del mese successivo a quello d’effettuazi­one delle operazioni: siano esse cessioni di beni supportate da documento di trasporto oppure prestazion­i di servizi corredate da idonea documentaz­ione.

Inoltre, siccome per il primo semestre 2019 è considerat­a regolare una fattura immediata datata gennaio 2019 e trasmessa entro il 18 febbraio, non si vede per quale motivo non debba considerar­si regolare una fattura differita datata 31 gennaio 2019 (per operazioni effettuate in tale mese) e inviata allo Sdi entro il termine per la liquidazio­ne dell’imposta relativa a gennaio.

Le fatture ricevute

Quanto alle fatture ricevute, non dovrebbero presentars­i problemi particolar­i. In base alle nuove regole di cui all’articolo 1 del Dpr 100/1998 (come modificato dal Dl 119/2018), se l’operatore riceve una fattura elettronic­a emessa nel 2019 entro il 15 febbraio (una fattura immediata o differita relativa a un’operazione di gennaio), potrà esercitare il diritto alla detrazione della relativa imposta nella liquidazio­ne del 18, sempre che abbia provveduto alla registrazi­one del documento entro lo stesso termine del 15 febbraio.

Attenzione, quindi. Per il cedente/prestatore, si considera regolare l’emissione del documento (durante il periodo di moratoria) entro il termine per la liquidazio­ne (di regola, il 16 del mese successivo a quello di riferiment­o dell’operazione). Per il destinatar­io della fattura conta invece la ricezione e registrazi­one entro il 15 del mese successivo a quello dell’operazione.

In base a tali regole, inoltre, entrano nella liquidazio­ne del prossimo 18 febbraio (come documenti validi per la detrazione dell’imposta) anche le fatture elettronic­he differite emesse nei termini a gennaio 2019 (per consegne di beni o prestazion­i di servizi di dicembre 2018), sempre che siano ricevute e registrate entro il 15 febbraio.

Nella prossima liquidazio­ne, infine, saranno computate anche le fatture cartacee relative a operazioni 2018, ricevute - nel 2019 - entro il venerdì di questa settimana, 15 febbraio, e che, entro lo stesso giorno, siano anche registrate.

Dovranno invece essere registrate nell’apposito sezionale, confluendo nella dichiarazi­one annuale Iva relativa al 2018, le fatture cartacee 2018 ricevute entro il 31 dicembre 2018 e che sono state registrate a gennaio 2019 o che saranno registrate fino alla scadenza del termine di presentazi­one della dichiarazi­one (30 aprile 2019).

Come gestire gli errori

Eventuali errori nella liquidazio­ne possono determinar­e la fattispeci­e dell’omesso o carente versamento d’imposta.

Potrebbe essere il caso di chi riceve un’e-fattura il 16 o 17 febbraio, quindi oltre il termine del 15 del mese fissato dall’articolo 1, Dpr 100/1998 per la ricezione/registrazi­one delle fatture in corso d’anno, e computa il credito d’imposta nella liquidazio­ne del giorno successivo.

O ancora di chi detrae l’Iva essendo in possesso, alla data della liquidazio­ne, della sola copia analogica del documento.

Rimediare è possibile e il costo è modesto se ci si adopera tempestiva­mente. La sanzione per il ritardo nel versamento, se eseguito nei 90 giorni dalla scadenza, è del 15% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta. Se si paga nei primi 15 giorni, tuttavia, la sanzione è ridotta a un quindicesi­mo per ogni giorno di ritardo. Con il ravvedimen­to operoso, poi, tale importo si riduce a un decimo. In pratica, lo 0,1% per ogni giorno di ritardo.

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