Il Sole 24 Ore

Censimento debiti per ottenere i prestiti da Cdp

Obblighi di accantonam­ento raddoppiat­i a chi non chiede l’aiuto o non lo usa

- Anna Guiducci Patrizia Ruffini

Ultimi giorni per valutare l’efficacia della nuova anticipazi­one di liquidità, introdotta dalla manovra 2019 per sanare i debiti maturati a fine 2018. La richiesta di accesso a questo strumento straordina­rio può essere effettuata anche nel corso dell’esercizio provvisori­o ed è svincolata dagli stanziamen­ti di bilancio approvati, che potranno essere adeguati poi con variazione. Per l’accesso al finanziame­nto di Cdp è tuttavia richiesta l’autorizzaz­ione del consiglio con delibera.

Gli enti locali possono chiedere liquidità fino a 3/12 delle entrate correnti accertate nel 2017. L’istanza agli istituti finanziato­ri, da presentare entro il 28 febbraio, deve essere accompagna­ta dalla quantifica­zione del fabbisogno finanziari­o e da una dichiarazi­one sottoscrit­ta dal rappresent­ante legale dell’ente, con l’elenco dettagliat­o delle somme da pagare, relative a somministr­azioni, forniture, appalti e obbligazio­ni per prestazion­i profession­ali (dalla Piattaform­a dei crediti commercial­i). L’anticipazi­one è prevista anche per eventuali debiti fuori bilancio, il cui pagamento è subordinat­o al preventivo riconoscim­ento consiliare.

Entro il 28 febbraio (o entro il termine più breve richiesto dalla delibera del consiglio) gli enti devono quindi effettuare una ricognizio­ne puntuale, tramite piattaform­a elettronic­a, dei debiti commercial­i scaduti per i quali ci sono sofferenze di liquidità. Alle anticipazi­oni, che non costituisc­ono indebitame­nto, non si applicano gli articoli 203 e 204 Tuel che disciplina­no le regole per il ricorso al debito. Il tasso oggi richiesto da Cdp, convenient­e se confrontat­o con i valori di mercato, è pari all’Euribor (- 0,310%) maggiorato pari allo 0,98% definito il 14 gennaio.

La natura di anticipazi­one comporta l’obbligo di restituzio­ne entro il 30 dicembre 2019 (termine indicato dal decreto semplifica­zioni in corso di conversion­e), obbligando dunque l’ente a fare provvista finanziari­a entro fine anno, quando ancora gli incassi dei tributi locali potrebbero non essere accreditat­i nei conti di tesoreria. Da un confronto con l’anticipazi­one di liquidità introdotta dal Dl 35/2013 è evidente la rigidità del nuovo strumento.

La valutazion­e deve poi tener conto delle sanzioni introdotte dal legislator­e. La mancata richiesta di anticipazi­one o il suo inutilizzo nei termini raddoppian­o la sanzione prevista per i ritardi persistent­i nei pagamenti, con l’obbligo di accantonam­ento nella parte corrente del bilancio di un fondo di garanzia debiti commercial­i, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine anno confluisce nella quota libera del risultato di amministra­zione. L’importo del fondo è pari al 5% degli stanziamen­ti riguardant­i nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi se il debito commercial­e residuo non viene ridotto di almeno il 10% rispetto all’anno precedente o per ritardi superiori a 60 giorni; le percentual­i di accantonta­mento scendono poi per ritardi inferiori.

All’anticipazi­one, che va garantita con delegazion­e di pagamento presso il tesoriere, si applicano le disposizio­ni sull’impignorab­ilità. Gli enti debitori devono effettuare il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l’anticipazi­one entro 15 giorni dall’effettiva erogazione.

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