Censimento debiti per ottenere i prestiti da Cdp
Obblighi di accantonamento raddoppiati a chi non chiede l’aiuto o non lo usa
Ultimi giorni per valutare l’efficacia della nuova anticipazione di liquidità, introdotta dalla manovra 2019 per sanare i debiti maturati a fine 2018. La richiesta di accesso a questo strumento straordinario può essere effettuata anche nel corso dell’esercizio provvisorio ed è svincolata dagli stanziamenti di bilancio approvati, che potranno essere adeguati poi con variazione. Per l’accesso al finanziamento di Cdp è tuttavia richiesta l’autorizzazione del consiglio con delibera.
Gli enti locali possono chiedere liquidità fino a 3/12 delle entrate correnti accertate nel 2017. L’istanza agli istituti finanziatori, da presentare entro il 28 febbraio, deve essere accompagnata dalla quantificazione del fabbisogno finanziario e da una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente, con l’elenco dettagliato delle somme da pagare, relative a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali (dalla Piattaforma dei crediti commerciali). L’anticipazione è prevista anche per eventuali debiti fuori bilancio, il cui pagamento è subordinato al preventivo riconoscimento consiliare.
Entro il 28 febbraio (o entro il termine più breve richiesto dalla delibera del consiglio) gli enti devono quindi effettuare una ricognizione puntuale, tramite piattaforma elettronica, dei debiti commerciali scaduti per i quali ci sono sofferenze di liquidità. Alle anticipazioni, che non costituiscono indebitamento, non si applicano gli articoli 203 e 204 Tuel che disciplinano le regole per il ricorso al debito. Il tasso oggi richiesto da Cdp, conveniente se confrontato con i valori di mercato, è pari all’Euribor (- 0,310%) maggiorato pari allo 0,98% definito il 14 gennaio.
La natura di anticipazione comporta l’obbligo di restituzione entro il 30 dicembre 2019 (termine indicato dal decreto semplificazioni in corso di conversione), obbligando dunque l’ente a fare provvista finanziaria entro fine anno, quando ancora gli incassi dei tributi locali potrebbero non essere accreditati nei conti di tesoreria. Da un confronto con l’anticipazione di liquidità introdotta dal Dl 35/2013 è evidente la rigidità del nuovo strumento.
La valutazione deve poi tener conto delle sanzioni introdotte dal legislatore. La mancata richiesta di anticipazione o il suo inutilizzo nei termini raddoppiano la sanzione prevista per i ritardi persistenti nei pagamenti, con l’obbligo di accantonamento nella parte corrente del bilancio di un fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine anno confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. L’importo del fondo è pari al 5% degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi se il debito commerciale residuo non viene ridotto di almeno il 10% rispetto all’anno precedente o per ritardi superiori a 60 giorni; le percentuali di accantontamento scendono poi per ritardi inferiori.
All’anticipazione, che va garantita con delegazione di pagamento presso il tesoriere, si applicano le disposizioni sull’impignorabilità. Gli enti debitori devono effettuare il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l’anticipazione entro 15 giorni dall’effettiva erogazione.