Il Sole 24 Ore

Stralcio dei debiti affidati all’agente della riscossion­e

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L’articolo 4 del Dl 119/2018 prevede lo stralcio dei debiti di importo fino a mille euro. In particolar­e, è disposto l’annullamen­to automatico (senza alcuna richiesta da parte del contribuen­te) dei singoli debiti, affidati all’agente della riscossion­e dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Cosa si intende per agente della riscossion­e? Vale anche per gli agenti della riscossion­e “privati” o solo per l’agenzia delle Entrate–Riscossion­e (ex Equitalia)?

Rientrano nello stralcio automatico dei debiti fino a mille euro (previsto dall’articolo 4 del Dl 119/2018) tutti i ruoli consegnati dagli enti impositori agli agenti della riscossion­e, intesi come agenzia delle Entrate–Riscossion­e (ex Equitalia) e Riscossion­e Sicilia Spa (considerat­o agente della riscossion­e dall’articolo 3 del Dl 203/2005), dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Non rientrano nella definizion­e, invece, i debiti riscossi in proprio dai diversi enti creditori (quali, ad esempio, alcuni Comuni) o tramite affidament­o ai concession­ari locali iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del Dlgs 446/97.

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