Stralcio dei debiti affidati all’agente della riscossione
L’articolo 4 del Dl 119/2018 prevede lo stralcio dei debiti di importo fino a mille euro. In particolare, è disposto l’annullamento automatico (senza alcuna richiesta da parte del contribuente) dei singoli debiti, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Cosa si intende per agente della riscossione? Vale anche per gli agenti della riscossione “privati” o solo per l’agenzia delle Entrate–Riscossione (ex Equitalia)?
Rientrano nello stralcio automatico dei debiti fino a mille euro (previsto dall’articolo 4 del Dl 119/2018) tutti i ruoli consegnati dagli enti impositori agli agenti della riscossione, intesi come agenzia delle Entrate–Riscossione (ex Equitalia) e Riscossione Sicilia Spa (considerato agente della riscossione dall’articolo 3 del Dl 203/2005), dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Non rientrano nella definizione, invece, i debiti riscossi in proprio dai diversi enti creditori (quali, ad esempio, alcuni Comuni) o tramite affidamento ai concessionari locali iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del Dlgs 446/97.