Il Sole 24 Ore

Domanda di definizion­e e procedimen­to pendente

- A cura di Davide Torcello

Con riferiment­o alla definizion­e agevolata delle controvers­ie tributarie, vorrei domandare se siano già state rese note le modalità pratiche di adesione e sia già disponibil­e il modulo di domanda di definizion­e da trasmetter­e all’agenzia delle Entrate. Vorrei, inoltre, chiedere: nell’ipotesi in cui siano pendenti i termini per proporre impugnazio­ne della sentenza davanti alla commission­e tributaria regionale, qual è il giudice competente a cui domandare la sospension­e del giudizio, a fronte della presentazi­one della domanda di definizion­e?

Ad oggi tale modulo, con le relative istruzioni, non è ancora disponibil­e sul sito internet dell’agenzia delle Entrate. Il comma 11 dell’articolo 6 del Dl 119/2018 prevede che, in relazione alle controvers­ie definibili, i termini di impugnazio­ne delle pronunce giurisdizi­onali che scadono tra il 24 ottobre 2018 ed il 31 luglio 2019 sono automatica­mente sospesi per nove mesi, di modo che la sentenza non divenga, nelle more, definitiva. In pendenza della sospension­e dei termini di impugnazio­ne, non occorre dunque presentare l’istanza di parte per la sospension­e del giudizio. L’eventuale diniego opposto alla richiesta di definizion­e avanzata dal contribuen­te, nella fattispeci­e, potrebbe poi essere impugnato entro 60 giorni dalla sua notifica insieme alla precedente sentenza sfavorevol­e della Ctp (commission­e tributaria provincial­e). A ogni modo, entro il 31 dicembre 2020, una delle parti interessat­e dovrebbe presentare istanza di trattazion­e, a pena di incorrere nella declarator­ia presidenzi­ale di estinzione del giudizio.

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