Domanda di definizione e procedimento pendente
Con riferimento alla definizione agevolata delle controversie tributarie, vorrei domandare se siano già state rese note le modalità pratiche di adesione e sia già disponibile il modulo di domanda di definizione da trasmettere all’agenzia delle Entrate. Vorrei, inoltre, chiedere: nell’ipotesi in cui siano pendenti i termini per proporre impugnazione della sentenza davanti alla commissione tributaria regionale, qual è il giudice competente a cui domandare la sospensione del giudizio, a fronte della presentazione della domanda di definizione?
Ad oggi tale modulo, con le relative istruzioni, non è ancora disponibile sul sito internet dell’agenzia delle Entrate. Il comma 11 dell’articolo 6 del Dl 119/2018 prevede che, in relazione alle controversie definibili, i termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali che scadono tra il 24 ottobre 2018 ed il 31 luglio 2019 sono automaticamente sospesi per nove mesi, di modo che la sentenza non divenga, nelle more, definitiva. In pendenza della sospensione dei termini di impugnazione, non occorre dunque presentare l’istanza di parte per la sospensione del giudizio. L’eventuale diniego opposto alla richiesta di definizione avanzata dal contribuente, nella fattispecie, potrebbe poi essere impugnato entro 60 giorni dalla sua notifica insieme alla precedente sentenza sfavorevole della Ctp (commissione tributaria provinciale). A ogni modo, entro il 31 dicembre 2020, una delle parti interessate dovrebbe presentare istanza di trattazione, a pena di incorrere nella declaratoria presidenziale di estinzione del giudizio.