Il Sole 24 Ore

Sì al regime di start up se non si fattura al datore

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Un contribuen­te è lavoratore dipendente di una società che realizza costruzion­i in legno prefabbric­ate (assunto con qualifica di impiegato tecnico). Ha iniziato lo scorso anno a collaborar­e in forma occasional­e con società terze (del tutto estranee, anche per area di mercato, con la società di cui è dipendente) nello svolgere consulenze ingegneris­tiche (lui è un ingegnere, ma non iscritto alla cassa), emettendo ricevute per compensi occasional­i. Ora questo tipo di attività, sempre collateral­e rispetto all’attività di lavoratore dipendente full time a tempo indetermin­ato, si sta sviluppand­o e il cliente intende aprire partita Iva come studio di ingegneria in regime forfait. Può godere in questo caso del regime al 5% ovvero è da

ritenersi attività “connessa” a quella svolta come dipendente?

S

i ritiene che il contribuen­te possa adottare il regime forfettari­o. La normativa rilevante, come modificata dalla legge 145/2018, prevede che non possono applicare il regime forfettari­o i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o profession­e che esercitano l’attività prevalente­mente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta (o nei confronti di soggetti agli stessi direttamen­te o indirettam­ente riconducib­ili). Si tratta di una disposizio­ne volta a evitare la strumental­e trasformaz­ione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattua­li per applicare la tassazione ridotta. Nel caso di specie l’attività autonoma verrebbe svolta nei confronti di soggetti del tutto terzi rispetto all’attuale datore di lavoro, pertanto la preclusion­e non opera. E siccome non è una continuazi­one dell’attività svolta come dipendente è possibile applicare l’imposta nella misura del 5 per cento.

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