Sì al regime di start up se non si fattura al datore
Un contribuente è lavoratore dipendente di una società che realizza costruzioni in legno prefabbricate (assunto con qualifica di impiegato tecnico). Ha iniziato lo scorso anno a collaborare in forma occasionale con società terze (del tutto estranee, anche per area di mercato, con la società di cui è dipendente) nello svolgere consulenze ingegneristiche (lui è un ingegnere, ma non iscritto alla cassa), emettendo ricevute per compensi occasionali. Ora questo tipo di attività, sempre collaterale rispetto all’attività di lavoratore dipendente full time a tempo indeterminato, si sta sviluppando e il cliente intende aprire partita Iva come studio di ingegneria in regime forfait. Può godere in questo caso del regime al 5% ovvero è da
ritenersi attività “connessa” a quella svolta come dipendente?
S
i ritiene che il contribuente possa adottare il regime forfettario. La normativa rilevante, come modificata dalla legge 145/2018, prevede che non possono applicare il regime forfettario i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta (o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili). Si tratta di una disposizione volta a evitare la strumentale trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali per applicare la tassazione ridotta. Nel caso di specie l’attività autonoma verrebbe svolta nei confronti di soggetti del tutto terzi rispetto all’attuale datore di lavoro, pertanto la preclusione non opera. E siccome non è una continuazione dell’attività svolta come dipendente è possibile applicare l’imposta nella misura del 5 per cento.