Il contribuente forfettario è esonerato dalle ritenute
Chi opta per il regime forfettario non è sostituito né sostituto d’imposta? Nel caso dovesse ricevere una prestazione da un professionista può chiedere di essere esonerato dal trattenere e versare per suo conto la ritenuta d’acconto? E nei confronti dei propri dipendenti può essere esonerato dall’applicazione delle ritenute, dall’erogazione del bonus Renzi e dalle operazioni di conguaglio per conto dei propri dipendenti?
L’articolo 1, comma 69, della legge 190/2014 prevede che «i contribuenti di cui al comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi». Quanto sopra vale anche per i dipendenti, senza ovviamente modificare gli obblighi di natura previdenziale. La circolare 10/E/2016 afferma che «inoltre, i ricavi o i compensi percepiti da coloro che applicano il regime forfettario, in ragione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva, non sono soggetti alla ritenuta d’acconto. A tal fine, come già accadeva per i contribuenti in regime di vantaggio, è necessario che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva in parola».