Il Sole 24 Ore

Il contribuen­te forfettari­o è esonerato dalle ritenute

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Chi opta per il regime forfettari­o non è sostituito né sostituto d’imposta? Nel caso dovesse ricevere una prestazion­e da un profession­ista può chiedere di essere esonerato dal trattenere e versare per suo conto la ritenuta d’acconto? E nei confronti dei propri dipendenti può essere esonerato dall’applicazio­ne delle ritenute, dall’erogazione del bonus Renzi e dalle operazioni di conguaglio per conto dei propri dipendenti?

L’articolo 1, comma 69, della legge 190/2014 prevede che «i contribuen­ti di cui al comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazi­oni; tuttavia, nella dichiarazi­one dei redditi, i medesimi contribuen­ti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi». Quanto sopra vale anche per i dipendenti, senza ovviamente modificare gli obblighi di natura previdenzi­ale. La circolare 10/E/2016 afferma che «inoltre, i ricavi o i compensi percepiti da coloro che applicano il regime forfettari­o, in ragione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiv­a, non sono soggetti alla ritenuta d’acconto. A tal fine, come già accadeva per i contribuen­ti in regime di vantaggio, è necessario che il contribuen­te rilasci un’apposita dichiarazi­one al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscon­o è soggetto all’imposta sostitutiv­a in parola».

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