Nessun invio elettronico se c’è l’obbligo di esterometro
Una società di trasporti riceve fatture per prestazione di servizi di trasporto da fornitori Ue. Applica il reverse charge e compila il modello Intrastat. Non ci sono movimentazioni di merce, ma servizi ricevuti (permessi, scorte, trasporti). Le fatture vanno inserite nell’esterometro?
Adecorrere dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo generalizzato della fattura elettronica previsto dalla legge 205/2017, di Bilancio 2018, che riguarda tutte le transazioni domestiche siano esse B2B che B2C.
Restano pertanto escluse (la fattura continua ad essere emessa e ricevuta in formato cartaceo) le transazioni con soggetti non residenti per le quali l’articolo 1, comma 3–bis del Dlgs 127/2015 ha previsto l’obbligo dell’invio dei relativi dati mediante la presentazione del cosiddetto esterometro, siano esse cessioni di beni che prestazioni di servizi.