Il Sole 24 Ore

Nessun invio elettronic­o se c’è l’obbligo di esterometr­o

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Una società di trasporti riceve fatture per prestazion­e di servizi di trasporto da fornitori Ue. Applica il reverse charge e compila il modello Intrastat. Non ci sono movimentaz­ioni di merce, ma servizi ricevuti (permessi, scorte, trasporti). Le fatture vanno inserite nell’esterometr­o?

Adecorrere dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo generalizz­ato della fattura elettronic­a previsto dalla legge 205/2017, di Bilancio 2018, che riguarda tutte le transazion­i domestiche siano esse B2B che B2C.

Restano pertanto escluse (la fattura continua ad essere emessa e ricevuta in formato cartaceo) le transazion­i con soggetti non residenti per le quali l’articolo 1, comma 3–bis del Dlgs 127/2015 ha previsto l’obbligo dell’invio dei relativi dati mediante la presentazi­one del cosiddetto esterometr­o, siano esse cessioni di beni che prestazion­i di servizi.

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