Il Sole 24 Ore

Integrazio­ne possibile anche con un allegato al file

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Cosa si intende esattament­e quando, in risposta ai quesiti dei contribuen­ti, l’agenzia delle Entrate dice che «una modalità alternativ­a all’integrazio­ne della fattura» può essere «la predisposi­zione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione»? Cosa vuol dire «da allegare»?

Secondo quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate nelle Faq diffuse il 27 novembre 2018, nel caso di operazioni alle quali si applica il reverse charge interno (ex articolo 17 del Dpr 633/1972), la cui fattura riporta la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata appunto in regime di inversione contabile, il cessionari­o/committent­e può – in alternativ­a all’integrazio­ne del documento – predisporr­e un altro documento da allegare alla fattura.

In termini operativi, occorrereb­be emettere un’autofattur­a, che deve contenere i dati tipici della fattura e in particolar­e l’identifica­tivo Iva dell’operatore che effettua l’integrazio­ne, sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionari­o/committent­e. L’autofattur­a può essere emessa in formato cartaceo e allegata alla copia analogica della fattura elettronic­a ricevuta; oppure può essere inviata al Sistema di interscamb­io, indicando in tal caso nel campo «Tipo Documento» il codice “TD01” (si veda la circolare 13/ E/2018).

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