Integrazione possibile anche con un allegato al file
Cosa si intende esattamente quando, in risposta ai quesiti dei contribuenti, l’agenzia delle Entrate dice che «una modalità alternativa all’integrazione della fattura» può essere «la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione»? Cosa vuol dire «da allegare»?
Secondo quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate nelle Faq diffuse il 27 novembre 2018, nel caso di operazioni alle quali si applica il reverse charge interno (ex articolo 17 del Dpr 633/1972), la cui fattura riporta la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata appunto in regime di inversione contabile, il cessionario/committente può – in alternativa all’integrazione del documento – predisporre un altro documento da allegare alla fattura.
In termini operativi, occorrerebbe emettere un’autofattura, che deve contenere i dati tipici della fattura e in particolare l’identificativo Iva dell’operatore che effettua l’integrazione, sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente. L’autofattura può essere emessa in formato cartaceo e allegata alla copia analogica della fattura elettronica ricevuta; oppure può essere inviata al Sistema di interscambio, indicando in tal caso nel campo «Tipo Documento» il codice “TD01” (si veda la circolare 13/ E/2018).