Il Sole 24 Ore

La soluzione dell’autofattur­a in caso di mancata emissione

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Se distributo­ri di carburante, ristorator­i o altri esercenti al minuto rifiutano o rendono gravosa l’emissione della fattura a richiesta del cliente ed emettono soltanto prova del pagamento (per esempio, uno scontrino o una ricevuta fiscale), cosa può o deve fare il cessionari­o, anche ai fini della detrazione Iva?

Nel caso in cui, nonostante la richiesta dell’emissione della fattura elettronic­a, la stessa non venga emessa e trasmessa entro i termini previsti dalla legge, mediante la trasmissio­ne al Sistema di interscamb­io, il cessionari­o/committent­e non possiede alcun documento fiscalment­e corretto e quindi non può esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva. Pertanto, se quest’ultimo non riceve la fattura richiesta, decorsi quattro mesi dalla data di effettuazi­one dell’operazione, deve emettere autofattur­a in base a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 8 del Dlgs 471/1997, entro il trentesimo giorno successivo.

Con la regolarizz­azione dell’operazione può portare in detrazione l’Iva relativa.

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