La soluzione dell’autofattura in caso di mancata emissione
Se distributori di carburante, ristoratori o altri esercenti al minuto rifiutano o rendono gravosa l’emissione della fattura a richiesta del cliente ed emettono soltanto prova del pagamento (per esempio, uno scontrino o una ricevuta fiscale), cosa può o deve fare il cessionario, anche ai fini della detrazione Iva?
Nel caso in cui, nonostante la richiesta dell’emissione della fattura elettronica, la stessa non venga emessa e trasmessa entro i termini previsti dalla legge, mediante la trasmissione al Sistema di interscambio, il cessionario/committente non possiede alcun documento fiscalmente corretto e quindi non può esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva. Pertanto, se quest’ultimo non riceve la fattura richiesta, decorsi quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, deve emettere autofattura in base a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 8 del Dlgs 471/1997, entro il trentesimo giorno successivo.
Con la regolarizzazione dell’operazione può portare in detrazione l’Iva relativa.