L’emissione viene attestata dopo i controlli dello Sdi
È corretto annotare la fattura emessa nei registri Iva e in contabilità il giorno stesso dell’emissione della fattura, oppure bisognerà attendere l’esito dei controlli del Sistema di interscambio (sdi) e quindi annotarla solo dopo tale data?
Secondo quanto stabilito dall’articolo 21, comma 1, del Dpr 633/1972, la fattura elettronica si considera emessa all’atto della sua consegna o spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario committente. Pertanto, come indicato nel provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, l’emissione della fattura elettronica viene attestata: a) in caso di controllo con esito positivo da parte dello Sdi e recapito della stessa, con invio al soggetto trasmittente di una ricevuta di consegna della fattura elettronica che contiene anche l’informazione della data di ricezione da parte del destinatario; b) nel caso in cui, sebbene il controllo abbia dato esito positivo, ma non sia stato possibile il recapito della fattura, con l’invio al soggetto emittente della comunicazione che la fattura è disponibile sull’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate, affinché questi lo comunichi al cessionario/committente. Inoltre, se la fattura non supera i controlli dello Sdi la stessa non si considera emessa. Lo Sdi informa di ciò il soggetto emittente che provvede alla riemissione