Il Sole 24 Ore

L’emissione viene attestata dopo i controlli dello Sdi

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È corretto annotare la fattura emessa nei registri Iva e in contabilit­à il giorno stesso dell’emissione della fattura, oppure bisognerà attendere l’esito dei controlli del Sistema di interscamb­io (sdi) e quindi annotarla solo dopo tale data?

Secondo quanto stabilito dall’articolo 21, comma 1, del Dpr 633/1972, la fattura elettronic­a si considera emessa all’atto della sua consegna o spedizione, trasmissio­ne o messa a disposizio­ne del cessionari­o committent­e. Pertanto, come indicato nel provvedime­nto del direttore dell’agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, l’emissione della fattura elettronic­a viene attestata: a) in caso di controllo con esito positivo da parte dello Sdi e recapito della stessa, con invio al soggetto trasmitten­te di una ricevuta di consegna della fattura elettronic­a che contiene anche l’informazio­ne della data di ricezione da parte del destinatar­io; b) nel caso in cui, sebbene il controllo abbia dato esito positivo, ma non sia stato possibile il recapito della fattura, con l’invio al soggetto emittente della comunicazi­one che la fattura è disponibil­e sull’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate, affinché questi lo comunichi al cessionari­o/committent­e. Inoltre, se la fattura non supera i controlli dello Sdi la stessa non si considera emessa. Lo Sdi informa di ciò il soggetto emittente che provvede alla riemission­e

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