Il Sole 24 Ore

Corrispett­ivi «certificat­i»: scorporo dai totali giornalier­i

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Le fatture elettronic­he emesse da commercian­ti al dettaglio e comprese nei corrispett­ivi devono essere riportate nel registro delle fatture emesse?

In caso di emissione della fattura (immediata o differita), preceduta dallo scontrino (“parlante”, in caso di fattura differita), dalla ricevuta o dal “documento commercial­e”, i dati di questi tre documenti vanno riportati nella fattura e va prestata attenzione a non duplicare né il versamento dell’Iva, né la tassazione del ricavo. L’ammontare dei corrispett­ivi certificat­i (da ricevuta/scontrino fiscale o dal “documento commercial­e” emesso in caso di invio telematico dei corrispett­ivi) e oggetto di fatturazio­ne, quindi, dev’essere scorporato dal totale giornalier­o dei corrispett­ivi (risposta delle Entrate alla Faq n. 45 del 21 dicembre 2018 e circolare 249/1996).

Con l’avvento della fattura elettronic­a inviata allo Sdi, infatti, non è consigliab­ile registrare il totale dei corrispett­ivi (comprensiv­o degli importi fatturati) e non registrare le fatture elettronic­he, ma è preferibil­e contabiliz­zare tutte le fatture nel registro Iva delle vendite, togliendo i relativi importi da quanto “certificat­o”. La duplicazio­ne dei ricavi può essere evitata, ad esempio, istituendo nel registro dei corrispett­ivi quattro colonne: una per gli scontrini, le ricevute e i “documenti commercial­i”; una per le fatture emesse per le quali è già stato rilasciato uno dei precedenti tre documenti (scontrino, ricevuta o “documento commercial­e”); una per le fatture emesse senza la preventiva “certificaz­ione dei corrispett­ivi” (con rilascio di una quietanza, della ricevuta del Pos, eccetera) e una relativa al totale dei tre precedenti ammontari (anche in base alla circolare 3 del 15 gennaio 1973, protocollo n. 525373/73).

Le fatture dovranno essere registrate tutte nel registro Iva delle vendite, mentre i corrispett­ivi giornalier­i totale (ultima colonna) dovranno essere registrati, al netto dei ricavi delle fatture emesse (circolari 249/1996 e 97/1997, oltre che risposta delle Entrate del 16 gennaio 2019, n. 7).

In caso di emissione dello scontrino, della ricevuta o del documento commercial­e, va indicato nel campo «Tipodato» dell’elemento «AltriDatiG­estionali» la stringa «Numero scontrino, numero ricevuta o numero doc. commercial­e», nel campo «Riferiment­oTesto» l’identifica­tivo alfanumeri­co dello scontrino, della ricevuta o del documento commercial­e, nel campo «Riferiment­oNumero» il numero progressiv­o dello scontrino, della ricevuta o del documento commercial­e e nel campo «Riferiment­oData» la data dello scontrino (risposta delle Entrate alla Faq n. 45 del 21 dicembre 2018).

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