Il Sole 24 Ore

Carburanti: per la deducibili­tà è meglio indicare la targa

- A cura di Luca De Stefani

Considerat­o che nella fattura elettronic­a del carburante non viene più indicata la targa dei veicoli, un’azienda che possiede sia autoveicol­i che autocarri come può fare a calcolare l’Iva da detrarre?

Per l’acquisto dei carburanti, tra gli elementi obbligator­i della fattura, in base all’articolo 21, comma 2, del Dpr 633/1792, non c’è la targa o un altro estremo identifica­tivo del veicolo (casa costruttri­ce, modello, eccetera), come invece era previsto per la cosiddetta “scheda carburante”.

Quindi, per l’agenzia delle Entrate, ai fini della corretta emissione della fattura elettronic­a, questi elementi non «dovranno necessaria­mente essere riportati nelle fatture elettronic­he».

Questi dati, però, possono facoltativ­amente essere inseriti comunque nelle e–fatture, ad esempio, per facilitare la “tracciabil­ità della spesa” e per la «riconducib­ilità della stessa ad un determinat­o veicolo, in primis ai fini della relativa deducibili­tà» (circolare 30 aprile 2018, n. 8/E, paragrafo 1.1). L’agenzia delle Entrate, pur ritenendo corretta la fattura elettronic­a priva degli estremi identifica­tivi del veicolo, subordina, però, la deducibili­tà

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