Il Sole 24 Ore

Perdite 2017: compensazi­oni all’80 per cento dal 2021

- A cura di Gianfranco Ferranti

Un commercian­te (ditta individual­e) ha compilato il quadro RG della propria dichiarazi­one dei redditi relativa al 2017, evidenzian­do una perdita di 50mila euro, non compensata con altri redditi.

Nei successivi periodi d’imposta 2018, 2019 e 2020 potrà computare tale perdita in diminuzion­e dei relativi redditi, con le modalità previste al comma 26 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2019 (145/2018).

Qualora dopo tale triennio residuasse ancora un importo di 20mila euro, provenient­e da tale perdita fiscale 2017, con quali modalità potrà essere dedotto nei periodi d’imposta dal 2021 in poi?

In base al tenore letterale della norma a cui fa riferiment­o il lettore, tali eccedenze sembrerebb­ero “perse”: poiché la disciplina normativa del regime transitori­o prevede la compensabi­lità soltanto con i redditi del triennio 2018–2020.

Le perdite del 2017 non erano riportabil­i in avanti in base alla disciplina allora vigente e quella introdotta dalla legge di Bilancio 2019 (145/2018) si applica a decorrere dal 2018.

Tale soluzione appare, però, ingiustame­nte penalizzan­te per i contribuen­ti e si propende, quindi, per un’interpreta­zione logico–sistematic­a in senso contrario. Interpreta­zione che è fondata sulla precisazio­ne contenuta nella relazione illustrati­va secondo la quale la misura ordinaria dell’80 per cento del reddito compensabi­le «opererà … a decorrere dai redditi maturati per il periodo d’imposta 2021».

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