Perdite 2017: compensazioni all’80 per cento dal 2021
Un commerciante (ditta individuale) ha compilato il quadro RG della propria dichiarazione dei redditi relativa al 2017, evidenziando una perdita di 50mila euro, non compensata con altri redditi.
Nei successivi periodi d’imposta 2018, 2019 e 2020 potrà computare tale perdita in diminuzione dei relativi redditi, con le modalità previste al comma 26 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2019 (145/2018).
Qualora dopo tale triennio residuasse ancora un importo di 20mila euro, proveniente da tale perdita fiscale 2017, con quali modalità potrà essere dedotto nei periodi d’imposta dal 2021 in poi?
In base al tenore letterale della norma a cui fa riferimento il lettore, tali eccedenze sembrerebbero “perse”: poiché la disciplina normativa del regime transitorio prevede la compensabilità soltanto con i redditi del triennio 2018–2020.
Le perdite del 2017 non erano riportabili in avanti in base alla disciplina allora vigente e quella introdotta dalla legge di Bilancio 2019 (145/2018) si applica a decorrere dal 2018.
Tale soluzione appare, però, ingiustamente penalizzante per i contribuenti e si propende, quindi, per un’interpretazione logico–sistematica in senso contrario. Interpretazione che è fondata sulla precisazione contenuta nella relazione illustrativa secondo la quale la misura ordinaria dell’80 per cento del reddito compensabile «opererà … a decorrere dai redditi maturati per il periodo d’imposta 2021».