Il Sole 24 Ore

Iperammort­amento a due vie per il costo extra a consuntivo

- A cura di Luca Gaiani

Alcuni beni strumental­i sono stati ordinati nel 2018 per un milione di euro. L’acconto versato entro il 31 dicembre 2018 è pari al 30%, quindi superiore al 20% previsto dalla norma. La consegna del bene avverrà nel 2019 con una revisione del valore a 1,2 milioni di euro. L’iperammort­amento si applica con le vecchie regole? Oppure al differenzi­ale di 200mila euro si applicano gli scaglioni?

Nel corso di Telefisco 2019 l’agenzia delle Entrate ha affermato che, qualora a consuntivo il costo dell’investimen­to realizzato nel 2019 superi quello risultante dall’ordine accettato (o dal contratto stipulato) entro il 31 dicembre 2018, si avrà una doppia modalità di calcolo dell’agevolazio­ne.

L’importo del contratto (nel quesito pari a un milione di euro) fruirà della maggiorazi­one del 150% in base al comma 30 della legge 205/2017, mentre l’eccedenza rispetto al corrispett­ivo originario (nell’esempio pari a 200mila euro) rileverà per la maggiorazi­one a scaglioni introdotta dalla legge 145/2018.

Non pare rilevante, invece, la misura dell’acconto che la legge indica essere almeno pari al 20% del costo originario, ben potendo un ordine di un milione essere pagato da un acconto di euro 300mila euro, senza che ciò modifichi l’importo da considerar­e per la verifica a consuntivo.

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