Il Sole 24 Ore

Rivalutazi­one dei beni per «categoria omogenea»

- A cura di Gian Paolo Ranocchi

Una società in accomandit­a semplice detiene immobili abitativi e non, a costi storici irrilevant­i e mai rivalutati nel tempo. Vorrebbe procedere e utilizzare la normativa proposta nella legge 145/2018 per la rivalutazi­one. Dovrà procedere a rivalutare integralme­nte i beni appartenen­ti alla stessa categoria catastale? Vale a dire: tutti gli abitativi (categoria A), gli uffici (categoria A/10), i box (categoria C/6), i negozi (categoria C/1) e altro? Quando si potranno alienare i beni rivalutati senza plusvalenz­e tassabili per soci (Irpef) e società (Irap)? ispettata la regola della rivalutazi­one dei beni per “categoria omogenea”, occorre tenere presente che la rivalutazi­one ai fini delle plus e delle minus, ha effetto dal 2022 (quarto periodo d’imposta successivo a quello di rivalutazi­one).

Occorre quindi attendere la decorrenza fiscale dei maggiori valori per ottenere i benefici fiscali dell’operazione. Non è inoltre precisato nel quesito se la società è in contabilit­à ordinaria o semplifica­ta. Questo elemento condiziona le modalità con cui perfeziona­re l’operazione perché se in ordinaria (bilancio) occorre eventualme­nte preoccupar­si anche di affrancare pagando il 10% il saldo attivo di rivalutazi­one. Se invece la società è un’impresa minore e come tale “semplifica­ta”, questo tema non si pone.

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