Rivalutazione dei beni per «categoria omogenea»
Una società in accomandita semplice detiene immobili abitativi e non, a costi storici irrilevanti e mai rivalutati nel tempo. Vorrebbe procedere e utilizzare la normativa proposta nella legge 145/2018 per la rivalutazione. Dovrà procedere a rivalutare integralmente i beni appartenenti alla stessa categoria catastale? Vale a dire: tutti gli abitativi (categoria A), gli uffici (categoria A/10), i box (categoria C/6), i negozi (categoria C/1) e altro? Quando si potranno alienare i beni rivalutati senza plusvalenze tassabili per soci (Irpef) e società (Irap)? ispettata la regola della rivalutazione dei beni per “categoria omogenea”, occorre tenere presente che la rivalutazione ai fini delle plus e delle minus, ha effetto dal 2022 (quarto periodo d’imposta successivo a quello di rivalutazione).
Occorre quindi attendere la decorrenza fiscale dei maggiori valori per ottenere i benefici fiscali dell’operazione. Non è inoltre precisato nel quesito se la società è in contabilità ordinaria o semplificata. Questo elemento condiziona le modalità con cui perfezionare l’operazione perché se in ordinaria (bilancio) occorre eventualmente preoccuparsi anche di affrancare pagando il 10% il saldo attivo di rivalutazione. Se invece la società è un’impresa minore e come tale “semplificata”, questo tema non si pone.
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