Vale il 150% se l’operazione è già «prenotata» nel 2018
Un contribuente ha pagato il 20% di acconto entro il 31 dicembre 2018 per un investimento iperammortizzabile di valore inferiore a 2,5 milioni di euro. Se l’acconto viene restituito al fornitore (nel 2019), è possibile applicare le regole 2019 deducendo il 170% anziché il 150 per cento?
Se non vi sono modifiche significative nell’investimento effettuato rispetto all’ordine originario, l’operazione consistente nella mera restituzione dell’acconto presta il fianco a possibili censure da parte del Fisco essendo comunque riconducibile alla “prenotazione” del 2018.