Il Sole 24 Ore

Il nodo del bene ordinato ma consegnato nel 2020

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Nel caso di un bene ordinato nel 2018 per il quale è già stato versato il 20% di acconto ed esiste l’accettazio­ne firmata dal fornitore, se la consegna avviene nel 2020, qual è la normativa a cui fare riferiment­o per il calcolo dell’agevolazio­ne?

Gli investimen­ti effettuati nel 2020 possono fruire dell’iperammort­amento solo se riconducib­ili alla legge 145/2018, entrata in vigore il 1° gennaio 2019, e in particolar­e qualora risultino da ordini confermati entro il 31 dicembre 2019 con acconto del 20% pagato entro la stessa data. Letteralme­nte, un ordine e relativo acconto effettuati nel 2018 non paiono poter rientrare nella disciplina della legge 145/2018, con la conseguenz­a che l’investimen­to del quesito, in quanto fuori termine rispetto all’ordine del 2018, parrebbe escluso da ogni agevolazio­ne. È però possibile (in attesa di una conferma ufficiale) procedere nel 2019 (in vigenza della legge 145) a una revisione dell’ordine originario con imputazion­e dell’acconto già pagato nel 2018, sfruttando in tal modo la coda temporale al 2020 prevista dalla legge 145/2017. In tal caso, dovrebbe essere consentito utilizzare la maggiorazi­one a scaglioni.

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