Il Sole 24 Ore

Tassa piatta negata se il conduttore è una banca

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In riferiment­o alla cedolare secca, vorrei sapere se l’estensione di tale regime alle locazioni commercial­i possa implicitam­ente consentire di superare l’interpreta­zione restrittiv­a fornita in passato dall’agenzia delle Entrate. Mi riferisco alla non applicabil­ità di tale agevolazio­ne nel caso in cui il locatario agisca in regime di impresa, pur rimanendo l’utilizzo dell’immobile a fini abitativi (ad esempio, un appartamen­to locato da persona fisica a istituto bancario e dato in uso al dipendente).

La risposta è negativa. Nella disciplina dell’articolo 3 del Dlgs 23/2011, l’applicazio­ne della cedolare è limitata alle locazioni da parte di persone fisiche che non agiscono nell’esercizio d’impresa, arti o profession­i. E secondo l’interpreta­zione delle Entrate, la qualifica di soggetto non imprendito­re deve sussistere sia per il locatore che per il locatario (circolare 26/E/2011). Ne consegue che i contratti abitativi stipulati, ad esempio, nei riguardi di un istituto di credito, che adibisce l’immobile locato a foresteria per i propri dipendenti, non possono rientrare nel regime.

La legge di Bilancio 2019 (145/2018), introducen­do la nuova cedolare secca per i negozi, non prevede condizioni di carattere soggettivo per il conduttore: trattandos­i di locazioni commercial­i, sarebbe incongruo impedirne la conclusion­e con soggetti imprendito­ri. Tuttavia, resta fermo quanto già affermato dalle Entrate: salvo successivi chiariment­i da parte dell’Agenzia, non c’è possibilit­à di applicare la cedolare secca nel caso in cui il locatario sia un istituto bancario che agisce in regime di impresa.

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