Il Sole 24 Ore

Nel patto di famiglia anche le società semplici immobiliar­i

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Nel patto di famiglia rientrano anche le società semplici immobiliar­i? La tassazione è comprensiv­a anche delle imposte ipocatasta­li?

L’articolo 768–bis del Codice civile definisce il patto di famiglia come il contratto con il quale l’imprendito­re trasferisc­e, in tutto o in parte, le proprie quote a uno o più discendent­i, nel rispetto delle norme che hanno a oggetto l’impresa e le differenti tipologie societarie.

L’ambito operativo della norma comprende proprio le quote societarie, mentre esclude altre tipologie di beni (ad esempio, il trasferime­nto diretto di denaro o di immobili).

La norma citata, quindi, non fa distinzion­e, parlando di quote sociali in generale (al pari delle istruzioni al modulo di dichiarazi­one di succession­e). La previsione di legge, dunque, si estende a tutti i tipi di società e anche alle società semplici.

La tassazione dei patti di famiglia è a favore dei discendent­i e del coniuge e prevede l’estensione dell’esenzione anche alle ipotecarie e catastali, come espressame­nte disciplina­to dal comma 2 dell’articolo 1 del Dlgs 347/90 (Testo unico in materia di imposte ipotecaria e catastale), che recita testualmen­te: «Non sono soggette all’imposta le formalità relative ai trasferime­nti di cui all’art. 3 del testo unico sull’imposta sulle succession­i e donazioni approvato con D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346».

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