Il Sole 24 Ore

Detassati i trasferime­nti di usufrutto di partecipaz­ioni

- A cura di Gabriele Sepio

L’esclusione della tassazione dall’imposta sulle donazioni è applicabil­e anche nel caso in cui, tramite un patto di famiglia, si proceda a passare ai propri famigliari la maggioranz­a dei diritti di voto esercitabi­li nell’assemblea di una società, attraverso il trasferime­nto del diritto di usufrutto oltre che una piccola quota in piena proprietà per far acquisire loro la qualifica di soci?

La risposta è affermativ­a. L’esenzione dall’imposta di succession­e e donazione di cui all’articolo 3, comma 4–ter del Dlgs 346/1990 riguarda i trasferime­nti a titolo gratuito, anche tramite patto di famiglia, di aziende o partecipaz­ioni sociali a favore dei discendent­i o del coniuge del titolare. Si ritiene che l’espression­e generica di “trasferime­nto” si riferisca a tutte le fattispeci­e negoziali derivativo–costitutiv­e (connotate dall’intento liberale) idonee ad assicurare il trasferime­nto della gestione del bene, incluse le costituzio­ni di usufrutto (sul punto si veda lo studio del Consiglio nazionale del notariato 43/2007–T). L’usufruttua­rio della quota, infatti, esercita il diritto di voto in assemblea, percepisce gli utili e beneficia di eventuali incrementi della partecipaz­ione in caso di aumento gratuito del capitale sociale, per cui, di fatto, ottiene la gestione e il godimento della partecipaz­ione stessa.

In ogni caso, si segnala che beneficiar­i di un trasferime­nto a titolo di patto di famiglia possono essere solo i discendent­i del titolare della quota (articolo 768–bis del Codice civile) e che, se si tratta di partecipaz­ioni in società di capitali, l’esenzione spetta alla duplice condizione che: il trasferime­nto consenta al beneficiar­io di acquisire o integrare il controllo ex articolo 2359, comma 1, n. 1, del Codice civile (ossia la maggioranz­a dei voti in assemblea); tale controllo sia mantenuto per un periodo non inferiore a cinque anni. Se beneficiar­i del trasferime­nto sono più discendent­i, l’esenzione trova applicazio­ne solo laddove il titolare trasferisc­a l’intera partecipaz­ione ai discendent­i in comproprie­tà tra loro i quali, ex articolo 2347 del Codice civile, dovranno nominare un rappresent­ante comune che disporrà della quota (circolare 3/E/2008, paragrafo 8.3.2).

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