Il Sole 24 Ore

Esonerate dalle e–fattura le «Asd» sotto i 65mila euro

- A cura di Giovanni Petruzzell­is

Il Dl 119/2018 ha confermato che le associazio­ni sportive dilettanti­stiche (Asd) che hanno esercitato l’opzione di cui alla legge 398/91, e che nel periodo precedente hanno conseguito ricavi superiori a 65mila euro, sono esonerate dalla fattura digitale e che le fatture attive devono essere emesse per loro conto dai loro committent­i o cessionari.

Le Asd che si trovano nella stessa situazione, ma che hanno conseguito ricavi inferiori a 65mila euro, cosa devono fare? Le fatture attive devono emetterle loro in forma cartacea? Oppure anche queste devono emetterle per conto loro i committent­i o cessionari in forma digitale?

Il Dl 119/2018, modificand­o l’articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015, ha previsto l’esclusione dall’obbligo di fatturazio­ne elettronic­a per gli enti che hanno optato per l’applicazio­ne della legge 398/91.

La norma prevede che l’esonero si applichi ai soggetti che nel periodo di imposta precedente abbiano conse-

guito proventi da attività commercial­e non eccedenti i 65mila euro. In caso di superament­o della soglia, l’obbligo è assolto dal cessionari­o o committent­e che sia soggetto passivo Iva. Pertanto, nel caso prospettat­o, dovrà emettere fattura cartacea o analogica.

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