Esonerate dalle e–fattura le «Asd» sotto i 65mila euro
Il Dl 119/2018 ha confermato che le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) che hanno esercitato l’opzione di cui alla legge 398/91, e che nel periodo precedente hanno conseguito ricavi superiori a 65mila euro, sono esonerate dalla fattura digitale e che le fatture attive devono essere emesse per loro conto dai loro committenti o cessionari.
Le Asd che si trovano nella stessa situazione, ma che hanno conseguito ricavi inferiori a 65mila euro, cosa devono fare? Le fatture attive devono emetterle loro in forma cartacea? Oppure anche queste devono emetterle per conto loro i committenti o cessionari in forma digitale?
Il Dl 119/2018, modificando l’articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015, ha previsto l’esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica per gli enti che hanno optato per l’applicazione della legge 398/91.
La norma prevede che l’esonero si applichi ai soggetti che nel periodo di imposta precedente abbiano conse-
guito proventi da attività commerciale non eccedenti i 65mila euro. In caso di superamento della soglia, l’obbligo è assolto dal cessionario o committente che sia soggetto passivo Iva. Pertanto, nel caso prospettato, dovrà emettere fattura cartacea o analogica.