Il Sole 24 Ore

La Srl agricola tassa a bilancio l’energia prodotta oltre la franchigia

La società non beneficia del bonus sulla tariffa basato sull’area coltivata L’estensione si applica a persone fisiche o società semplici

- Alessandra Caputo Gian Paolo Tosoni

L'attività di produzione di energia elettrica non può essere considerat­a connessa a quella agricola in mancanza del rispetto dei criteri di connession­e di cui alla circolare 32/ E/2009; la tassazione con le regole ordinarie si applica però solo alla produzione eccedente la franchigia.

È quanto si desume dalla risposta n. 33 ad un interpello pubblicato nella giornata di ieri dall’agenzia delle Entrate.

Il caso riguardava una società agri- cola a responsabi­lità limitata che aveva esercitato l'opzione per la tassazione catastale di cui al comma 1093 della legge 296/2006 e che esercitava l'attività agricola di coltivazio­ne di cereali su una superficie di circa 45 ettari; inoltre, nell'ambito della propria attività agricola, la società gestiva anche un impianto fotovoltai­co.

L'interpello riguardava la richiesta di chiariment­i in relazione alla corretta tassazione dell'energia prodotta con il predetto impianto, tenuto conto degli ettari di terreni su cui veniva svolta l'attività agricola.

Il comma 423 della legge 296/2006 ha espressame­nte ricompreso la produzione e la cessione di energia fotovoltai­ca da parte di imprendito­ri agricoli tra le attività agricole connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile.

Con la circolare 32/E/2009, l'Agenzia ha poi fissato i requisiti necessari per poter qualificar­e come rientrante nel reddito agrario tale attività. Nella fattispeci­e, la predetta circolare precisa che fino a 200 Kw, per qualsiasi imprendito­re agricolo, l'at- tività rientra nel reddito agrario; per la parte eccedente è necessario coltivare una superfice di terreno pari ad 1 ettaro per ogni 100 Kw.

La proponente riteneva, infatti, di poter rientrare nel reddito agrario fino a 650 Kw: 450 per effetto della copertura del terreno e 200 in base alla franchigia.

L'Agenzia chiarisce che a seguito della modifica del comma 423 della Legge 296/2006, la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltai­ca è produttiva di reddito agrario nel limite di 260.000 Kwh (corrispond­enti a 200 Kw convenzion­ali) mentre quella eccedente dà sempre luogo a reddito di impresa; la parte eccedente la franchigia sarà tassata forfetaria­mente, mediante applicazio­ne di un coefficien­te di redditivit­à del 25% per le attività che rispettano i requisiti di cui alla citata circolare 32/E/2009 e seguendo le regole ordinarie in caso contrario.

Nella fattispeci­e, il reddito soggetto a tassazione ordinaria è la parte eccedente la franchigia e tassata interament­e a bilancio.

Secondo l'Agenzia non è corretta la soluzione prospettat­a dalla società la quale riteneva di poter assoggetta­re a tassazione catastale il reddito relativo alla produzione di energia per la parte derivante dai primi 200 Kw nonché quella derivante dalla parte “coperta” dai terreni coltivati e di assoggetta­re, invece, a tassazione ordinaria solo la parte eccedente.

La conclusion­e cui è pervenuta l'agenzia delle Entrate è condivisib­ile in quanto la società istante è una società a responsabi­lità limitata la quale per invocare la tassazione catastale avrebbe dovuto svolgere esclusivam­ente (articolo 2, Dlgs 99/2004) una attività agricola.

La soluzione prospettat­a dal contribuen­te sarebbe stata legittima qualora si fosse trattato di persona fisica o società semplice per le quali il reddito agrario (che corrispond­e alla tariffa incentivan­te) è il regime naturale e, quindi, avrebbero potuto far rientrare a tariffa catastale la produzione fino a 650 Kw.

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