Parte la consultazione dell’Oic sui ricavi
Nel mirino la carente regolamentazione di alcune tipologie di transazioni
Raccolta di contributi su questioni c contabili o n t ab i l i di d i portata generale genera l e sulle s ulle quali sono state ricevute segnalazioni da parte degli operatori. È questa la funzione del Discussion paper sui ricavi che l’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato sul proprio sito con richiesta agli operatori di opinioni: il documento ha finalità consultiva e non contiene posizioni o orientamenti dell’Oic, pertanto non può essere utilizzato per interpretare i principi contabili in vigore.
L’Oic ha ricevuto, da parte degli operatori, alcune segnalazioni con riferimento alla contabilizzazione dei ricavi, in particolare p articolare all’insuffiall’insuffi - ciente regolamentazione di diverse e complesse tipologie di transazioni poste in essere da varie società.
I principali problemi in tema di ricavi, emersi a seguito del sondaggio finalizzato a raccogliere input e a individuare problemi e difficoltà applicative, riguardano tre situazioni.
La prima è l’identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione, perché in base alla previsione dell’articolo 2423 bis, comma 1-bis, del Codice civile la rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto. Il principio contabile Oic 11 precisa che il principio della prevalenza della sostanza sulla forma ha come obiettivo quello di rendere il bilancio realmente utile per i suoi utilizzatori, fornendo una rappresentazione sostanziale dei fatti aziendali, piuttosto che quella formale. Un esempio dell’identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione, è la separata valorizzazione della vendita di un bene dalla prestazione di servizi nel caso in cui il bene e il servizio sono venduti per un unico valore complessivo: per esempio, vendita di un bene con relativo servizio di manutenzione.
La seconda situazione riguarda la distinzione tra ricavi e fondi rischi e oneri: per esempio, in presenza di premi, si deve stabilire se contabilizzare un accantonamento oppure se rinviare al futuro la quota di ricavo attribuibile alla copertura dei premi.
Infine, l a terza situazione riguarda la rilevazione dei ricavi, individuata con il criterio del trasferimento dei rischi, come attualmente avviene, oppure con il trasferimento del controllo.
Il documento prevede sette domande alle quali gli operatori sono invitati a rispondere e alcuni esempi illustrativi. Infine, sono ipotizzate alcune possibili semplificazioni che potrebbero riguardare le imprese di minori dimensioni, al fine di ridurre al minimo i loro oneri amministrativi, con la richiesta di indicazione del possibile livello dimensionale.