Il Sole 24 Ore

Dl semplifica­zioni, e-fatture sanitarie in formato cartaceo

Il decreto completa per il 2019 la mappa delle esclusioni dal digitale

- Marco Magrini Benedetto Santacroce

La conversion­e (legge n. 12/2019, pubblicata ieri in Gazzetta ufficiale) del decreto semplifica­zioni completa la mappa dei divieti per la fatturazio­ne elettronic­a applicabil­i nel 2019 stabilendo, nella sostanza, che le fatture emesse da chiunque per le prestazion­i sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche devono essere solo cartacee. Pertanto, per le prestazion­i sanitarie la disciplina si allinea completame­nte alle prescrizio­ni del Garante privacy contenute nel provvedime­nto del 20 dicembre 2018.

Il divieto di fatturazio­ne elettronic­a si poggia sull’articolo 10-bis del Dl 119/2019 che, dopo l’intervento di modifica della legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 53, della legge 145/2018), stabilisce che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (Sts), ai fini dell’elaborazio­ne della dichiarazi­one dei redditi precompila­ta, non possono emettere fatture elettronic­he con riferiment­o alle fatture i cui dati sono da inviare allo stesso Sts.

L’articolo 9-bis, comma 2 inserito dal Ddl in sede di conversion­e del decreto legge 135/2018, aggiunge il divieto anche in capo ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sts, con riferiment­o alle fatture relative alle prestazion­i sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Quindi, gli elementi distintivi dei soggetti e delle prestazion­i per cui trova applicazio­ne il divieto di fatturazio­ne elettronic­a per il 2019, appaiono ora più netti valendo:

 per tutte le prestazion­i sanitarie rese a persone fisiche da qualunque soggetto, anche non autorizzat­o in base all’articolo 8-ter del Dlgs 502/1992, senza alcuna distinzion­e, anche quando il beneficiar­io abbia opposto il rifiuto per la trasmissio­ne al Sts; quindi rientrano nel divieto anche le prestazion­i dei fisioterap­isti, quelle sanitarie di assistenza protesica;

 per le prestazion­i veterinari­e rese dai soggetti tenuti ad inviare i relativi dati al Sts.

Come confermato dalla risposta della Faq 58, rientrano nel divieto i soggetti come gli ospedali, case di cura e di riposo, che si trovano ad emettere fatture per prestazion­i in parte sanitarie e in parte non sanitarie. Quindi, nel caso in cui la fattura contenga sia addebiti per spese sanitarie sia altre voci di spesa, la fattura deve essere sempre cartacea. Inoltre, partendo dal contenuto letterale dell’articolo 9-bis, comma 2, occorre fare una distinzion­e; si deve ritenere che eventuali fatture emesse da soggetti Iva intestate ad altri soggetti, comunque diversi dai consumator­i finali persone fisiche, beneficiar­i delle prestazion­i sanitarie:

 ove debbano riportare elementi identifica­tivi, devono essere cartacee;  se non riportano dati che consentano di individuar­e i destinatar­i delle prestazion­i devono essere elettronic­he.

Allo stesso modo resta obbligator­ia la e-fattura per le prestazion­i veterinari­e rese da soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sts.

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