Il Sole 24 Ore

Esenzione buoni pasto, non conta l’uso

Il limite giornalier­o è sul valore e si prescinde da quanti ne sono utilizzati

- Stefano Sirocchi

Il limite giornalier­o di esenzione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto – 5,29 euro per i buoni cartacei e 7 euro per quelli elettronic­i (articolo 51 del Tuir) – deve essere inteso con riferiment­o al valore facciale dei buoni erogati, a prescinder­e dal numero dei buoni utilizzati contestual­mente dal lavoratore, anche se supe- riore a otto. Quindi ai fini fiscali ciò che conta è la corretta erogazione dei buoni pasto, non il loro utilizzo. Così il principio di diritto 6/2019, pubblicato ieri dalle Entrate.

Il Dm 122/2017 (che ha modificato il Dpr 207/2010) individua le caratteris­tiche dei buoni pasto, gli esercizi convenzion­abili e gli accordi tra questi e le società di emissione dei buoni. La circolare 28/E del 2016 (par. 2.5.2) a proposito della possibilit­à di accesso all’agevolazio­ne fiscale dei buoni pasto da parte dei lavoratori part time, ha chiarito che il buono pasto può essere utilizzato «dai prestatori di lavoro subordinat­o, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto».

Insomma, si poteva ritenere che il Dpr 207/2010 prima, e il Dm 122/2017 poi, avessero anche una valenza fiscale, oltre che lo scopo di assicurare un equilibrat­o svolgiment­o dei rapporti tra i diversi operatori economici, sotto forma di un adeguato inquadrame­nto delle caratetris­tiche e funzioname­nto dei buoni pasto, motivo principale per cui i decreti erano stati emanati.

In particolar­e, la lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 del Dm 122/2017 postula un divieto di cumulo dell’uso contestual­e di più di otto ticket, stabilendo che gli stessi «non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercial­izzabili o convertibi­li in denaro e sono utilizzabi­li solo dal titolare».

Tuttavia, come espressame­nte menzionato nel citato principio di diritto, il divieto di cumulo non incide ai fini Irpef e il datore di lavoro non se ne dovrà preoccupar­e. In conclusion­e, rimane fondamenta­le la corretta erogazione dei buoni, che non potrà eccedere una prestazion­e per ogni giorno lavorato e nei limiti di 5,29 euro e 7 euro per i buoni elettronic­i. Si ritiene invece rimangano ferme le precisazio­ni fornite con la circolare n. 326/1997 secondo cui non è possibile offrire il servizio di mensa e contestual­mente anche un ticket restaurant nel medesimo giorno lavorativo, salvo assoggetta­re a tassazione integrale una delle due prestazion­i.

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