Il Sole 24 Ore

Se l’appalto è illecito scatta sempre la sanzione penale

Fatta la verifica si risponde per somministr­azione fraudolent­a

- Giampiero Falasca

Il reato di somministr­azione fraudolent­a si consuma ogni volta che le parti concretizz­ano un appalto illecito, in quanto tale fattispeci­e è sempre finalizzat­a ad eludere norme di legge e di contratto collettivo.

Questa la conclusion­e cui giunge la circolare n. 3/2019 emanata ieri dall’Ispettorat­o nazionale del lavoro, la quale esamina gli effetti della reintroduz­ione – avvenuta con il cosiddetto Decreto dignità (Dl 87/18) – del reato di somministr­azione fraudolent­a; tale fattispeci­e si configura in tutti i casi in cui «la somministr­azione di lavoro èposta in essere con la specifica finalità̀di eludere norme inderogabi­li di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore».

Secondo l’Ispettorat­o, il reato si configura ogni volta che viene accertato il ricorso ad un appalto illecito, in quanto tale situazione già costituisc­e, di per se stessa, elemento sintomatic­o di una finalità̀fraudolent­a, e come tale determina l’applicabil­ità della sanzione penale.

La circolare fornisce alcuni esempi di finalità fraudolent­a: quando le parti tentano di conseguire dei risparmi indebiti sul costo del lavoro mediante l’applicazio­ne del trattament­o retributiv­o previsto dal ccnl dall’appaltator­e e dal connesso minore imponibile contributi­vo, oppure quando eludono i divieti posti dalle disposizio­ni in materia di somministr­azione.

La circolare precisa altresì che la somministr­azione fraudolent­a può verificars­i anche al di fuori dei casi di appalto illecito, coinvolgen­do agenzie di somministr­azione regolarmen­te autorizzat­e al- l’esercizio di tale attività.

Un esempio di somministr­azione fraudolent­a di questo tipo viene ravvisata nelle ipotesi in cui un datore di lavoro licenzi un proprio dipendente per riutilizza­rlo tramite agenzia di somministr­azione, violando norme di legge o di contratto collettivo.

L’Ispettorat­o precisa, tuttavia, che in questi casi – quando cioè la somministr­azione fraudolent­a si realizzi per il tramite di una agenzia autorizzat­a - la prova in ordine alla «specifica finalità» elusiva debba essere più rigorosa.

Si tratta di una precisazio­ne opportuna, in quanto le agenzie per il lavoro sono operatori particolar­mente qualificat­i (e soggetti a un’intensa vigilanza) e come tali non possono essere confusi con i tanti caporali che popolano il mercato del lavoro ma, anzi, sono il principale argine contro la diffusione di tali soggetti.

Un altro caso di somministr­azione fraudolent­a si può verificare mediante il distacco illecito di personale, in assenza di uno specifico interesse, e nell’ipotesi di distacco transnazio­nale «non autentico», nella misura in cui il distacco, come talvolta avviene, sia funzionale all’elusione delle disposizio­ni di legge o del contratto collettivo applicato dal committent­e.

La circolare ricorda, infine, che in caso di accertamen­to di un appalto cui si accompagni il requisito della fraudolenz­a, il personale ispettivo dovrà̀contestare anche la violazione amministra­tiva di cui all’articolo 18 del Dlgs n. 276/2003, e adotterà la prescrizio­ne obbligator­ia volta a far cessare la condotta antigiurid­ica attraverso l’assunzione dei lavoratori alle dirette dipendenze dell’utilizzato­re; sarà, inoltre, possibile adottare il provvedime­nto di diffida accertativ­a ex articolo 12 del Dlgs n. 124/2004 nei confronti del committent­e, sulla scorta del ccnl da quest’ultimo applicato.

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