Il Sole 24 Ore

Fattura elettronic­a, per evitare le sanzioni invii entro lunedì 18

Il regime transitori­o: invio entro lunedì 18, per evitare le sanzioni Chi rimedia per il 16 marzo dovrà sopportare la penalità piena per l’Iva

- Alessandra Caputo Gian Paolo Tosoni

Ultimissim­i giorni per l’emissione delle fatture relative alle operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019; il termine per emetterle senza incorrere in sanzioni è quello della liquidazio­ne del periodo di effettuazi­one dell’operazione, che per i contribuen­ti mensili scade lunedì 18 febbraio.

L’articolo 21 del Dpr 633/1972, nella sua attuale versione, prevede l’emissione della fattura al momento di effettuazi­one dell’operazione, che coincide con la consegna per le cessioni di beni e con il pagamento del corrispett­ivo per le prestazion­i di servizi. Il comma 1 dell’articolo 21 prevede, poi, che la fattura si ha per emessa all’atto della trasmissio­ne al cessionari­o/committent­e (tramite lo Sdi); per le fatture immediate, la data della fattura coincide con quella di effettuazi­one dell’operazione, mentre per le fatture differite la data della fattura è quella di emissione/trasmissio­ne.

Tuttavia, per il primo semestre 2019 (prorogato al 30 settembre per i soggetti che liquidano l’Iva mensilment­e), il comma 6 dell’articolo 1 del Dlgs 127/2015, come modificato dall’articolo 10 del Dlgs 119/2018, ha previsto la non applicazio­ne di sanzioni se la fattura è emessa entro il termine della liquidazio­ne del periodo di effettuazi­one dell’operazione. Dunque, considerat­o che il 16 febbraio (prorogato al 18 perché il 16 cade di sabato) scade il termine della liquidazio­ne Iva di gennaio per i contribuen­ti mensili, entro questa data devono essere emesse le fatture relative alle operazioni effettuate nel mese di gennaio per non incorrere in sanzioni.

Nell’ipotesi in cui la fattura sia emessa e trasmessa successiva­mente alla scadenza della liquidazio­ne periodica (quindi dopo il 18 febbraio), ma entro il termine della liquidazio­ne successiva (quindi entro il 16 marzo), è possibile beneficiar­e della riduzione delle sanzioni dell’80%. La riduzione delle sanzioni non trova però applicazio­ne con riferiment­o all’eventuale tardivo versamento dell’Iva.

Infatti, in occasione di Telefisco 2019, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che le sanzioni oggetto della riduzione prevista dal citato comma 6 dell’articolo 1 del Dlgs 127/2015 sono, secondo la formulazio­ne letterale della norma, quelle stabilite dall’articolo 6 Dlgs 471/1997. Pertanto, tra le sanzioni riconducib­ili a queste fattispeci­e non rientrano quelle relative all’omesso versamento dell’Iva da parte del cedente, che saranno applicate per intero, fermo restando il ravvedimen­to operoso.

Esemplific­ando, quindi:

 un contribuen­te mensile che effettua un’operazione nel mese di gennaio 2019 e che trasmette la relativa fattura allo Sdi entro il termine della liquidazio­ne del 18 febbraio non incorre in nessuna sanzione;

 il contribuen­te che, invece, avendo effettuato l’operazione in gennaio, trasmette la fattura allo Sdi entro il 16 marzo (termine della liquidazio­ne successiva) può beneficiar­e della sanzione ridotta dell’80% per la tardiva fatturazio­ne, ma applicherà la sanzione piena (pari al 30%) per l’Iva che non ha versato correttame­nte il 18 febbraio; può scattare, inoltre, la sanzione per l’incompleta comunicazi­one delle liquidazio­ni Iva fissata da 500 a 2mila euro.

Per far confluire l’Iva che riguarda le fatture di gennaio nella liquidazio­ne, relativame­nte alle fatture immediate la data della fattura coincide con quella di effettuazi­one dell’operazione e, pertanto, l’Iva di queste fatture ricade a debito nel mese di competenza; se la fattura è differita, come precisato dall’agenzia delle Entrate, la data della fattura è quella dell’emissione e trasmissio­ne allo Sdi. Ne consegue che il programma gestionale, se la fattura contiene una data del mese di febbraio, deve riuscire a farla ricadere nella liquidazio­ne di gennaio.

Le fatture di acquisto del mese di gennaio, ricevute entro il 15 di febbraio, devono essere registrate nel mese di riceviment­o, ma l’Iva può essere portata in detrazione nel mese di effettuazi­one dell’operazione, dunque gennaio.

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