Crisi d’impresa, via alle novità Primo step gli organi di controllo
Si abbassano i limiti che obbligano le società a dotarsi di sindaci o revisori Procedura ad hoc per il sovraindebitamento delle persone fisiche
Sarà una rivoluzione, questa riforma (aldilàdelfattocheil«fallimento»prenderàilnomedi«liquidazionegiudiziale»)?Ineffettisonoprevistemoltenovità, ma a ben vedere sono poche quelle destinateacambiaredavverolospirito del diritto della crisi, che sembra rimanerecentratosulparadigmadeldebito e posto a tutela dei creditori, quale è semprestatonellaStoria(quantomeno nel diritto europeo continentale).
Allerta
Fratuttelenovitàdeldecretopubblicato ieriinGazzetta(Dlgs12gennaio2019n. 14),soloduepotrebberoincrinarequestoparadigma.Laprimaèl’istitutodell’allerta, quale misura funzionale a far emergere la crisi ai primi albori, per effettodelsuorilevamentodapartedialcuni soggetti qualificati (gli organi di controllo, da un lato, e l’agenzia delle Entrate,l’Inpsel’agentedellariscossione da un altro lato). Spetterà a questi soggetti indurre l’impresa ad adottare immediatamentelenecessariecontromisureoachiederel’interventodegliorganismi di composizione delle crisi pressoleCameredicommercio.Quirisiede la novità più grande, nelle intenzioni,seèveroche,com’èstatoosservato,èlaprimavoltainItaliache«ildiritto dellacrisid’impresasiinteressadirettamentedellacrisid’impresa,nonperfavorirelaristrutturazioneindirettamente,bensìperfavorirladirettamenteeper favorireindirettamentesemmaiilsuperamento dell’insolvenza» (Fabrizio Di Marzio,«Fallimento.Storiadiun’idea»).
Sovraindebitamento
Lasecondanovitàènellenormesulsovraindebitamento,cheregolanolacrisi dei soggetti esclusi dalla liquidazione giudiziale (imprenditori commerciali privideirequisitidimensionaliperpoter esservi sottoposti, imprenditori non commerciali, comuni cittadini), ed è la esdebitazionesenzautilità,consistente inunaformadiliberazionedeldebitore daisuoidebitiancheinassenzadipagamenti a favore dei creditori. La ratio di questanovità,comespiegalarelazione, nonèsoloquelladirestituireildebitore allapienavita,liberandolodaidebiti,ma anchequelladi«reimmetterenelmercatosoggettipotenzialmenteproduttivi».Ilchesignificaguardareallacrisidel debitorenonsolocomeallacrisipersonalediunsoggetto,macomeallacrisidi un centro di interessi intorno al quale ruotanoaltriinteressidiffusi,diversida quelli puri e semplici dei creditori.
Concordati e liquidazione
Ma le novità sono comunque molte, come si è detto, e riguardano tutte le procedure: sia i concordati, sia il fallimento (o meglio, la liquidazione giudiziale), sia la liquidazione coatta amministrativa. Quanto ai concordati, basti pensare per un verso all’introduzione del concordato preventivo di gruppo, che consentirà l’applicazione di un’unica procedura a fronte di situazioni di crisi riferibili a società diverse (sulla falsariga di quanto previsto fino ad oggi nell’ambito dell’amministrazione straordinaria); e per un altro verso, sempre in relazione al concordato preventivo, all’attribuzione al tribunale di poteri di controllo non solo formali ma anche nel merito, quale il potere di accertare la fattibilità del piano. Quanto alla liquidazione giudiziale, una delle novità più importanti è senza dubbio la previsione di un unico modello processuale di accertamento della crisi, cui saranno assoggettate tutte le categorie di debitori, di qualunque genere, al fine dell’individuazione della procedura adeguata al caso. Quanto alla liquidazione coatta amministrativa, la riforma elenca una serie di imprese assoggettabili esclusivamente a tale procedura, superando il principio vigente fino ad oggi, in virtù del quale invece l’assoggettamento alla liquidazione coatta anziché al fallimento poteva dipendere da un puro dato temporale.
Organi di controllo
Alcune novità riguardano anche il Codice civile, e ci si riferisce ai nuovi parametri di nomina degli organi di controllo nelle società. A differenza della maggior parte delle altre, questa novità entrerà in vigore tra 30 giorni (9 mesi per srl e coop già costituite) e costringerà una grande platea di soggetti a farvi i conti, perché abbassa molto i limiti a partire dai quali la nomina degli organi diventa obbligatoria.