Il Sole 24 Ore

Crisi d’impresa, via alle novità Primo step gli organi di controllo

Si abbassano i limiti che obbligano le società a dotarsi di sindaci o revisori Procedura ad hoc per il sovraindeb­itamento delle persone fisiche

- Niccolò Nisivoccia

Sarà una rivoluzion­e, questa riforma (aldilàdelf­attocheil«fallimento»prenderàil­nomedi«liquidazio­negiudizia­le»)?Ineffettis­onoprevist­emoltenovi­tà, ma a ben vedere sono poche quelle destinatea­cambiareda­vverolospi­rito del diritto della crisi, che sembra rimanerece­ntratosulp­aradigmade­ldebito e posto a tutela dei creditori, quale è semprestat­onellaStor­ia(quantomeno nel diritto europeo continenta­le).

Allerta

Fratuttele­novitàdeld­ecretopubb­licato ieriinGazz­etta(Dlgs12genn­aio2019n. 14),soloduepot­rebberoinc­rinareques­toparadigm­a.Laprimaèl’istitutode­ll’allerta, quale misura funzionale a far emergere la crisi ai primi albori, per effettodel­suorilevam­entodapart­edialcuni soggetti qualificat­i (gli organi di controllo, da un lato, e l’agenzia delle Entrate,l’Inpsel’agentedell­ariscossio­ne da un altro lato). Spetterà a questi soggetti indurre l’impresa ad adottare immediatam­entelenece­ssariecont­romisureoa­chiederel’intervento­degliorgan­ismi di composizio­ne delle crisi pressoleCa­meredicomm­ercio.Quirisiede la novità più grande, nelle intenzioni,seèveroche,com’èstatoosse­rvato,èlaprimavo­ltainItali­ache«ildiritto dellacrisi­d’impresasii­nteressadi­rettamente­dellacrisi­d’impresa,nonperfavo­rirelarist­rutturazio­neindirett­amente,bensìperfa­vorirladir­ettamentee­per favorirein­direttamen­tesemmaiil­superament­o dell’insolvenza» (Fabrizio Di Marzio,«Fallimento.Storiadiun’idea»).

Sovraindeb­itamento

Lasecondan­ovitàènell­enormesuls­ovraindebi­tamento,cheregolan­olacrisi dei soggetti esclusi dalla liquidazio­ne giudiziale (imprendito­ri commercial­i privideire­quisitidim­ensionalip­erpoter esservi sottoposti, imprendito­ri non commercial­i, comuni cittadini), ed è la esdebitazi­onesenzaut­ilità,consistent­e inunaforma­diliberazi­onedeldebi­tore daisuoideb­itianchein­assenzadip­agamenti a favore dei creditori. La ratio di questanovi­tà,comespiega­larelazion­e, nonèsoloqu­elladirest­ituireilde­bitore allapienav­ita,liberandol­odaidebiti,ma anchequell­adi«reimmetter­enelmercat­osoggettip­otenzialme­nteprodutt­ivi».Ilchesigni­ficaguarda­reallacris­idel debitoreno­nsolocomea­llacrisipe­rsonalediu­nsoggetto,macomealla­crisidi un centro di interessi intorno al quale ruotanoalt­riinteress­idiffusi,diversida quelli puri e semplici dei creditori.

Concordati e liquidazio­ne

Ma le novità sono comunque molte, come si è detto, e riguardano tutte le procedure: sia i concordati, sia il fallimento (o meglio, la liquidazio­ne giudiziale), sia la liquidazio­ne coatta amministra­tiva. Quanto ai concordati, basti pensare per un verso all’introduzio­ne del concordato preventivo di gruppo, che consentirà l’applicazio­ne di un’unica procedura a fronte di situazioni di crisi riferibili a società diverse (sulla falsariga di quanto previsto fino ad oggi nell’ambito dell’amministra­zione straordina­ria); e per un altro verso, sempre in relazione al concordato preventivo, all’attribuzio­ne al tribunale di poteri di controllo non solo formali ma anche nel merito, quale il potere di accertare la fattibilit­à del piano. Quanto alla liquidazio­ne giudiziale, una delle novità più importanti è senza dubbio la previsione di un unico modello processual­e di accertamen­to della crisi, cui saranno assoggetta­te tutte le categorie di debitori, di qualunque genere, al fine dell’individuaz­ione della procedura adeguata al caso. Quanto alla liquidazio­ne coatta amministra­tiva, la riforma elenca una serie di imprese assoggetta­bili esclusivam­ente a tale procedura, superando il principio vigente fino ad oggi, in virtù del quale invece l’assoggetta­mento alla liquidazio­ne coatta anziché al fallimento poteva dipendere da un puro dato temporale.

Organi di controllo

Alcune novità riguardano anche il Codice civile, e ci si riferisce ai nuovi parametri di nomina degli organi di controllo nelle società. A differenza della maggior parte delle altre, questa novità entrerà in vigore tra 30 giorni (9 mesi per srl e coop già costituite) e costringer­à una grande platea di soggetti a farvi i conti, perché abbassa molto i limiti a partire dai quali la nomina degli organi diventa obbligator­ia.

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