Il Sole 24 Ore

Holding solari all’Anagrafe dopo il bilancio 2018

Holding non finanziari­e: riferiment­o agli elementi del solo stato patrimonia­le

- Gaetano De Vito

La nuova definizion­e di holding, contenuta nella normativa europea Atad di contrasto all’elusione fiscale internazio­nale, adottata con l’inseriment­o nel Tuir dell’articolo 166-bis ad opera del Dlgs 142/2018, entrerà in vigore con l’approvazio­ne dei prossimi bilanci.

Ne consegue, per legge, che il primo adempiment­o verso l’Anagrafe tributaria andrà effettuato, per le holding “solari”, entro la fine del mese successivo a quello di approvazio­ne del bilancio al 31 dicembre 2018 (a esempio 31 maggio per quelli approvati in aprile) e non prima.

Va peraltro precisato che il collegamen­to della nuova norma al bilancio 2018 non è casuale ma dovuto alla principale esigenza di anticipare, con la sua approvazio­ne, certezze circa lo spartiacqu­e tra l’imponibile ai fini dell’Ires e dell’Irap di banche e intermedia­ri finanziari, rispetto a quello delle holding e dei soggetti a loro assimilati, posto che verso questi ultimi è confermata sia l’adozione dello schema civilistic­o che la conseguent­e detraibili­tà degli interessi passivi solo fino al 30% del Rol “fiscale”, come espressame­nte richiesto dall’Atad a fini di contrasto alla thin capitaliza­tion.

Tuttavia, quanto alle holding di partecipaz­ioni non finanziari­e la nuova definizion­e allargherà inevitabil­mente la platea dei soggetti obbligati alle comunicazi­oni all’Anagrafe stante la contempora­nea modifica dell’articolo 10 del Dlgs 141/2010 che fa ora riferiment­o agli elementi finanziari verso le società del gruppo contenuti nel solo stato patrimonia­le e non più anche in quelli del conto economico del bilancio di anno in anno approvato.

A tal fine si ritiene vadano inserite nella prossima nota integrativ­a al bilancio sia l’ammontare delle partecipaz­ioni detenute che gli elementi patrimonia­li intercorre­nti con le partecipat­e, i quali, insieme, verificano o meno l’obbligo delle comunicazi­oni all’Anagrafe.

Con riferiment­o invece alle cosiddette “finanziari­e captive” di gruppo, seppur già individuat­e nel decreto 53/2015 del ministero dello Sviluppo economico, le stesse sono state per la prima volta definite quali soggetti “assimilati” alle holding, con tutte le conseguenz­e che ne derivano sia ai fini dello schema di bilancio da adottare che della determinaz­ione dell’Ires e dell’Irap.

Quanto agli adempiment­i verso l’Anagrafe tributaria, nonostante gli stessi siano stati ricompresi tout court tra i soggetti obbligati anche per questi vale la regola del primo adempiment­o successiva­mente all’approvazio­ne del bilancio 2018. Ciò non solo perché la decorrenza degli adempiment­i verso l’Anagrafe è agganciata alla decorrenza dell’articolo 162-bis senza eccezione alcuna ma anche per via del fatto che le finanziari­e di gruppo sono state oggetto di un repechage in quanto non erano state incluse, a questi fini, in sede di approvazio­ne dello schema h da parte del Consiglio dei ministri dell’8 agosto 2018.

Da ultimo una riflession­e andrebbe fatta con riferiment­o alle holding che svolgono attività di assunzione di partecipaz­ioni in via esclusiva e non prevalente per le quali il riferiment­o al bilancio approvato va d'ora in poi escluso anche a livello interpreta­tivo.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy