Il Sole 24 Ore

Limiti alla spesa di personale valutati a consuntivo

Niente sanzioni sul mancato rispetto dell’equilibrio di bilancio

- Patrizia Ruffini

Scompare, dall’esercizio 2019, il sistema sanzionato­rio diretto per il mancato rispetto dell’equilibrio di bilancio, mentre non vengono meno le sanzioni indirette in materia di spesa di personale. Il chiariment­o arriva dalla circolare 3 del 14 febbraio 2019, con cui la Ragioneria generale dello Stato spiega a Comuni, Città metropolit­ane e Province (e agli organi di revisione), le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2019 con riguardo alla semplifica­zione dei vincoli di finanza pubblica. Le disposizio­ni in materia di spesa di personale che fanno riferiment­o alle regole del patto/pareggio o, più in generale, degli obiettivi di finanza pubblica, si intendono riferite - si legge nel documento - all’equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge 145/2018. Per cui, alla luce di questa interpreta­zione, le limitazion­i in materia di spesa di personale previste per il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica non decadono, ma si traslano sul mancato rispetto dell’equilibrio di competenza a consuntivo.

La legge 145/2018 ha sancito il superament­o delle norme sul pareggio di bilancio, la fine degli obblighi di monitoragg­io e certificaz­ione, la cessazione della disciplina sulle intese regionali e patti di solidariet­à e dei loro effetti, anche pregressi. Pertanto, gli enti che hanno acquisito spazi negli anni 2018 e precedenti, nell’ambito delle intese regionali orizzontal­i e del patto nazionale orizzontal­e, non sono più tenuti alla restituzio­ne negli anni 2019 e 2020. Vengono poi meno, precisa la circolare, le disposizio­ni e gli effetti del Dpcm 21/2017, secondo il quale le operazioni d’investimen­to realizzate attraverso il ricorso al debito e all’utilizzo dei risultati d’amministra­zione devono essere effettuate sulla base di apposite intese regionali. Gli enti locali possono dunque ricorrere all’indebitame­nto nel rispetto delle condizioni previste dal Testo unico, esclusivam­ente per finanziare spese di investimen­to e contestual­mente all’adozione di piani di ammortamen­to di durata non superiore alla vita utile dell’investimen­to.

La legge di bilancio 2019 ha inoltre stabilito che Comuni, Province, Città metropolit­ane si consideran­o in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Tale l’informazio­ne è tratta, ogni anno, dal prospetto della verifica degli equilibri presente nel rendiconto di gestione (allegato 10 al Dlgs 118/2011). Gli enti – puntualizz­a la Ragioneria generale dello Stato – devono utilizzare la versione degli schemi vigente in ciascun anno, per tener conto di eventuali aggiorname­nti adottati dalla Commission­e Arconet.

La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d’anno sarà effettuata attraverso il Sistema informativ­o sulle operazioni degli enti pubblici (Siope), mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazio­ni trasmesse alla Banca dati delle Amministra­zioni pubbliche (Bdap). La circolare assicura poi che dall’esercizio 2019 cessano di avere applicazio­ne le sanzioni conseguent­i al mancato rispetto del saldo 2018 e dell’equilibrio di bilancio.

Con riferiment­o al pareggio di bilancio 2018 gli enti devono inviare, oltre al monitoragg­io, la certificaz­ione del saldo, entro il termine del 31 marzo, prorogato di diritto al 1° aprile 2019. Occorre prestare attenzione a quest’ultimo adempiment­o, perché restano in vigore le sanzioni previste per il mancato/ritardato invio della certificaz­ione finale 2018.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy